Circolare INAIL n. 27 del 18 maggio 1989
Obbligo di referto del medico all Autorità giudiziaria (art. 365 c.p., art. 4 c.p.p. modificato dall art. 92 legge n. 689 1981). Obbligo del medico di denuncia della malattia professionale (art. 139 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quando i medici dell'Istituto devono effettuare il referto all'Autorità giudiziaria e quando devono denunciare le malattie professionali all'Ispettorato del lavoro. Vengono richiamati i principali casi di reati perseguibili d'ufficio, con particolare attenzione alle lesioni personali, alle ipotesi colpose connesse a violazioni antinfortunistiche o a malattia professionale, e all'interruzione colposa di gravidanza. La circolare istituisce il modulo 103-SS per il referto e aggiorna il modulo 92/bis-I per la segnalazione delle malattie professionali, disciplinando anche le modalità operative di compilazione e trasmissione.
Obblighi del medico di referto all'Autorità giudiziaria e di denuncia delle malattie professionali; istituzione dei moduli 103-SS e 92/bis-I
Obblighi di referto del medico e denuncia delle malattie professionali
La circolare INAIL n. 27 del 18 maggio 1989 interviene per chiarire e uniformare gli adempimenti dei sanitari dell’Istituto in materia di referto all’Autorità giudiziaria e di denuncia delle malattie professionali all’Ispettorato del lavoro. Vengono inoltre istituiti il modulo 103-SS e una nuova edizione del modulo 92/bis-I, con conseguente abrogazione della circolare n. 107/1973.
Finalità della circolare
L’intervento nasce dall’esigenza, rappresentata da varie Unità periferiche, di assicurare all’Autorità giudiziaria la tempestiva disponibilità dei referti redatti dai medici dell’Istituto, secondo le forme e i termini previsti dall’articolo 4 c.p.p., così da consentire l’immediata promozione dell’azione penale nei casi in cui, nell’esercizio della professione sanitaria, emergano fatti costituenti reato perseguibile d’ufficio.
La circolare distingue con chiarezza tale obbligo dal diverso dovere di denuncia delle malattie professionali all’Ispettorato del lavoro, imposto ai sanitari dell’Istituto dall’articolo 139 del D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.M. 18 aprile 1973.
Obbligo di referto all’Autorità giudiziaria
Ai sensi dell’articolo 365 c.p., il medico deve refertare i fatti che possono integrare reati perseguibili d’ufficio. La circolare richiama, come ipotesi più frequenti, l’omicidio e le lesioni personali.
Per le lesioni personali dolose, la procedibilità d’ufficio sussiste quando dalla lesione derivi una malattia con durata superiore a venti giorni. Se la durata non supera i venti giorni, il reato resta comunque perseguibile d’ufficio quando ricorra una delle aggravanti previste dagli articoli 583 e 585 c.p., salvo alcune esclusioni espressamente richiamate dalla circolare.
Per le lesioni personali colpose, invece, la regola è l’assenza di procedibilità d’ufficio, salvo i casi di lesione grave o gravissima conseguenti a violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o per l’igiene del lavoro, ovvero riconducibili a malattia professionale, ai sensi dell’articolo 590 c.p. come modificato dall’articolo 92 della legge n. 689/1981.
La circolare precisa anche i criteri di qualificazione:
- la lesione è grave se deriva una malattia che metta in pericolo la vita, una malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni, computati complessivamente dalla data dell’infortunio, oppure l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- la lesione è gravissima se deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, una grave e permanente difficoltà della favella, oppure la deformazione o lo sfregio permanente del volto.
La circolare ritiene inoltre sussistente l’obbligo di referto anche nei casi di interruzione colposa di gravidanza in violazione delle norme poste a tutela del lavoro, con richiamo alla legge n. 194/1978, articolo 17.
Denuncia delle malattie professionali all’Ispettorato del lavoro
Diversamente dal referto all’Autorità giudiziaria, la denuncia delle malattie professionali è un obbligo specifico dei sanitari dell’Istituto che vengano a conoscenza di tali patologie nell’esercizio della loro professione. Il fondamento normativo è individuato nell’articolo 139 del Testo Unico n. 1124/1965 e nel D.M. 18 aprile 1973.
Per rendere più agevole e conforme alla normativa tale adempimento, la circolare dispone la revisione del modulo 92/bis-I, che viene riorganizzato in modo più aderente al dettato legislativo.
Moduli istituiti e contenuto documentale
Per il referto all’Autorità giudiziaria viene istituito il modulo 103-SS "Referto per l’Autorità giudiziaria", predisposto in tre copie a ricalco:
- una per il Procuratore della Repubblica o il Pretore;
- una per gli atti della pratica;
- una matrice per il medico.
Contestualmente viene resa disponibile la nuova edizione del modulo 92/bis-I "Segnalazione di malattia professionale all’Ispettorato del lavoro", anch’esso in tre copie a ricalco:
- una per l’Ispettorato del lavoro;
- una per gli atti della pratica;
- una matrice per il medico.
Procedure operative per il referto giudiziario
Il modulo 103-SS deve essere compilato dal medico e inviato giornalmente all’Area servizi. Quest’ultima, entro 24 ore dal ricevimento, provvede alla presentazione a mano al Procuratore della Repubblica o al Pretore.
La trasmissione avviene con elenco redatto in due copie, una delle quali deve essere vistata per ricevuta dal funzionario ricevente e poi conservata in apposito raccoglitore a cura dell’Area servizi.
Nei casi di pericolo nel ritardo, la presentazione deve essere immediata, sempre nel rispetto del termine di 24 ore richiamato dall’articolo 4 c.p.p. La circolare aggiunge che il recapito può essere svolto dall’Area competente solo compatibilmente con la disponibilità di risorse umane, ma ribadisce che l’obbligo resta personale del medico, anche in presenza di rapporto di dipendenza con l’Istituto.
Procedure operative per la segnalazione delle malattie professionali
Il modulo 92/bis-I deve essere compilato dal medico e inviato giornalmente all’Area assicurativa/prestazioni. Quest’ultima completa eventuali dati mancanti e trasmette il modulo all’Area servizi, che provvede quotidianamente all’invio all’Ispettorato del lavoro tramite raccomandata A.R.
Le ricevute delle raccomandate, insieme alle cartoline di avviso di ricevimento, devono essere allegate alle matrici conservate dai medici. Anche per questi moduli è prevista la richiesta alla Tipografia di Milano secondo le consuete modalità.
Diffusione interna della circolare
La circolare deve essere portata a conoscenza del personale ai sensi dell’articolo 154 del Regolamento organico. Una copia deve inoltre essere notificata, secondo quanto previsto dalla circolare n. 3/1973, a tutti i medici in servizio presso l’Istituto e a quelli che saranno assunti in futuro.
Punti principali
Ambito degli obblighi di referto e denuncia
La circolare distingue tra l'obbligo di referto all'Autorità giudiziaria, previsto dall'articolo 365 c.p. e dall'articolo 4 c.p.p., e l'obbligo di denuncia delle malattie professionali all'Ispettorato del lavoro, previsto dall'articolo 139 del D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.M. 18 aprile 1973. L'obbligo di referto riguarda i casi in cui, nell'esercizio della professione sanitaria, emergano fatti riconducibili a reati perseguibili d'ufficio. L'obbligo di denuncia riguarda invece le malattie professionali di cui i sanitari vengano a conoscenza nello svolgimento della loro attività.
Casi principali di reati perseguibili d'ufficio
Tra i delitti perseguibili d'ufficio più ricorrenti la circolare indica l'omicidio e le lesioni personali. Per le lesioni dolose si procede d'ufficio quando la malattia derivante dalle lesioni dura più di venti giorni; se la durata non supera i venti giorni, la procedibilità d'ufficio resta ferma in presenza di aggravanti specifiche, con alcune esclusioni richiamate dagli articoli 583, 585 e 577 c.p. Per le lesioni colpose, invece, non vi è procedibilità d'ufficio salvo che si tratti di lesioni gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o per l'igiene del lavoro, oppure connesse a malattia professionale, ai sensi dell'articolo 590 c.p. come modificato dalla legge n. 689/1981.
Nozione di lesione grave e gravissima
La circolare riporta i criteri per qualificare la lesione personale come grave o gravissima. È grave se deriva una malattia che mette in pericolo la vita, una malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per oltre quaranta giorni, computando complessivamente i giorni di prognosi dalla data dell'infortunio, oppure l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. È gravissima se deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella, oppure la deformazione o lo sfregio permanente del volto.
Interruzione colposa di gravidanza
La circolare ritiene che l'obbligo di referto sussista anche nei casi di interruzione colposa di gravidanza in violazione delle norme poste a tutela del lavoro, con richiamo alla legge n. 194/1978, articolo 17, pur precisando che la legge non è del tutto chiara sul punto.
Segnalazione delle malattie professionali all'Ispettorato del lavoro
I sanitari dell'Istituto sono tenuti a denunciare all'Ispettorato del lavoro le malattie professionali di cui vengano a conoscenza, ai sensi dell'articolo 139 del Testo Unico n. 1124/1965 e del D.M. 18 aprile 1973. Per agevolare tale adempimento, il modulo 92/bis-I è stato modificato per risultare più aderente al dettato normativo.
Istituzione del modulo 103-SS e aggiornamento del modulo 92/bis-I
Per il referto all'Autorità giudiziaria è stato istituito il modulo 103-SS "Referto per l'Autorità giudiziaria". Contestualmente è stata predisposta una nuova edizione del modulo 92/bis-I "Segnalazione di malattia professionale all'Ispettorato del lavoro". La circolare dispone inoltre l'abrogazione della precedente circolare n. 107/1973.
Modalità operative per il modulo 103-SS
Il modulo 103-SS è predisposto in tre copie a ricalco: una per il Procuratore della Repubblica o il Pretore, una per gli atti della pratica e una matrice per il medico. Il medico lo compila e lo invia giornalmente all'Area servizi, che entro 24 ore dal ricevimento lo presenta a mano al Procuratore della Repubblica o al Pretore. Deve essere predisposto un elenco in due copie, di cui una vistata per ricevuta dal funzionario ricevente e conservata in apposito raccoglitore. In caso di pericolo nel ritardo, i moduli devono essere presentati immediatamente entro il termine di 24 ore previsto dall'articolo 4 c.p.p. La circolare precisa che il recapito può essere svolto dall'Area competente se vi sono risorse umane sufficienti, ma che l'obbligo resta personale del medico anche in presenza di rapporto di dipendenza con l'Istituto.
Modalità operative per il modulo 92/bis-I
Il modulo 92/bis-I è anch'esso predisposto in tre copie a ricalco: una per l'Ispettorato del lavoro, una per gli atti della pratica e una matrice per il medico. Il medico lo compila e lo invia giornalmente all'Area assicurativa/prestazioni, che completa gli eventuali dati mancanti e lo trasmette all'Area servizi. Quest'ultima provvede giornalmente all'invio all'Ispettorato del lavoro mediante raccomandata A.R. Le ricevute delle raccomandate, insieme alle cartoline di avviso di ricevimento, devono essere allegate alle matrici in possesso dei medici. I moduli 103-SS e 92/bis-I devono essere richiesti alla Tipografia di Milano con le consuete modalità.
Diffusione della circolare
La circolare deve essere portata a conoscenza del personale ai sensi dell'articolo 154 del Regolamento organico. Inoltre, una copia deve essere notificata, secondo le modalità della circolare n. 3/1973, a tutti i medici in servizio e a quelli che saranno assunti in futuro.
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