Circolare INAIL n. 41 del 30 giugno 1989
Regolamenti C.E.E. nn. 1408 del 1971 e 574 del 1972. Formulario E 121 "Attestato per l iscrizione dei titolari di pensione o rendita e per la tenuta degli inventari".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, in applicazione dei Regolamenti C.E.E. nn. 1408/1971 e 574/1972, come deve essere rilasciato e trattato il formulario E 121 per consentire ai titolari di rendita o pensione e ai loro familiari l’iscrizione presso le istituzioni sanitarie del Paese comunitario di residenza. Distingue le competenze tra U.S.L., Ministero della sanità e sedi INAIL, e precisa le modalità di compilazione e trasmissione del modulo a seconda che l’interessato percepisca o meno una rendita. La circolare richiama inoltre la ripartizione degli oneri per assistenza sanitaria, protesi e prestazioni economiche accessorie alle cure idro-termali.
Regolamento C.E.E. n. 574/1972: rilascio e gestione del formulario E 121 per titolari di rendita o pensione
Regolamenti C.E.E. nn. 1408/1971 e 574/1972: formulario E 121
La circolare disciplina il rilascio e la gestione del formulario E 121, necessario per consentire ai titolari di rendita o pensione e ai loro familiari l’iscrizione presso le istituzioni sanitarie del Paese comunitario di residenza e l’accesso all’assistenza sanitaria prevista dalla normativa C.E.E.
Quadro normativo e funzione del formulario
L’istruzione richiama l’articolo 29 del Regolamento n. 574/1972, applicativo dell’articolo 28 del Regolamento C.E.E. n. 1408/1971. In base a tali disposizioni, il titolare di rendita o pensione che trasferisca la propria residenza in un altro Paese comunitario ha diritto all’assistenza sanitaria nel nuovo Stato, purché presenti il formulario E 121. Il modulo ha valore certificativo non solo per l’interessato, ma anche per i familiari, e attesta il diritto all’assistenza secondo la legislazione del Paese che eroga la rendita o la pensione.
Competenza al rilascio: U.S.L. e Ministero della sanità
La circolare distingue la competenza al rilascio in base al momento in cui l’interessato formula la richiesta:
- se la richiesta è presentata prima del trasferimento della residenza in un Paese comunitario, il formulario è rilasciato dalla U.S.L. territorialmente competente;
- se il trasferimento all’estero è già avvenuto e l’interessato non ha chiesto prima il modulo, la competenza spetta al Ministero della sanità.
Compiti della sede INAIL al ricevimento del formulario
Le sedi INAIL che ricevano il formulario E 121 dal Ministero della sanità o da una U.S.L. devono restituirlo al mittente debitamente trattato secondo la posizione assicurativa dell’interessato:
- se l’INAIL eroga una rendita diretta o ai superstiti, il modulo va compilato nei riquadri 2 (punti 2.1, 2.2, 2.3), 3 e 4 della parte A;
- se non viene corrisposta alcuna rendita, il formulario deve essere restituito non compilato, con la sola precisazione che l’interessato non è titolare di rendita.
Richieste provenienti dall’interessato o da istituzioni estere
Quando la richiesta di rilascio del formulario E 121 perviene direttamente dall’interessato dopo il trasferimento all’estero, oppure da una istituzione straniera, la sede INAIL non procede direttamente al rilascio, ma deve inoltrare con la massima sollecitudine la domanda al Ministero della sanità - Ufficio per l’Attuazione del Servizio Sanitario Nazionale - Div. VII, Piazzale dell’Industria n. 20, 00144 Roma EUR. L’invio deve essere accompagnato dal formulario E 121 compilato in triplice copia, secondo le modalità già indicate, oppure con l’attestazione che non è corrisposta alcuna rendita.
Ripartizione delle spese tra Servizio Sanitario Nazionale e INAIL
La circolare precisa infine la disciplina delle spese:
- le spese per l’assistenza sanitaria erogata nei Paesi membri della C.E.E. ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, nonché ai loro familiari o superstiti, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, tramite il Ministero della sanità;
- le spese per le protesi e quelle per prestazioni economiche accessorie alle cure idro-termali in favore degli assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono invece a carico dell’INAIL, che provvede al rimborso verso le istituzioni estere per il tramite della Direzione generale.
La circolare è corredata da un esemplare del formulario E 121, richiamato per l’uso operativo delle sedi competenti.
Punti principali
Diritto all’assistenza sanitaria nel Paese di residenza
In base all’articolo 29 del Regolamento n. 574/1972, che dà applicazione all’articolo 28 del Regolamento C.E.E. n. 1408/1971, il titolare di rendita o pensione ha diritto all’assistenza sanitaria nel Paese comunitario in cui trasferisce la propria residenza, purché presenti il formulario E 121. L’attestato certifica il diritto all’assistenza per l’interessato e per i suoi familiari secondo la legislazione del Paese da cui è erogata la rendita o la pensione.
Competenza al rilascio del formulario E 121
La circolare distingue due ipotesi. Se l’interessato richiede il formulario prima del trasferimento della residenza in un Paese comunitario, il rilascio compete alla U.S.L. territorialmente competente. Se invece il trasferimento all’estero è già avvenuto senza richiesta preventiva, la competenza passa al Ministero della sanità.
Gestione del formulario da parte della sede INAIL
Quando la sede INAIL riceve il formulario E 121 dal Ministero della sanità o da una U.S.L., deve restituirlo al mittente compilato in base alla posizione dell’interessato. Se l’INAIL eroga una rendita diretta o ai superstiti, il modulo va compilato nei riquadri 2 (punti 2.1, 2.2, 2.3), 3 e 4 della parte A. Se non viene erogata alcuna rendita, il formulario deve essere restituito non compilato, ma con l’indicazione che l’interessato non è titolare di rendita.
Richiesta avanzata dopo il trasferimento o da istituzione estera
Se la richiesta di rilascio del formulario E 121 proviene direttamente dall’interessato dopo il trasferimento all’estero, oppure da un’istituzione straniera, la sede INAIL deve trasmetterla con la massima sollecitudine al Ministero della sanità - Ufficio per l’Attuazione del Servizio Sanitario Nazionale - Div. VII, Piazzale dell’Industria n. 20, 00144 Roma EUR. La richiesta deve essere corredata dal formulario E 121 compilato in triplice copia secondo i criteri indicati oppure con la precisazione che non è corrisposta alcuna rendita.
Ripartizione delle spese sanitarie e accessorie
La circolare richiama infine la normativa vigente sulla ripartizione degli oneri. Le spese per l’assistenza sanitaria erogata nei Paesi membri della C.E.E. ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, nonché ai loro familiari o superstiti, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, tramite il Ministero della sanità. Restano invece a carico dell’INAIL le spese relative alle protesi e quelle per prestazioni economiche accessorie alle cure idro-termali a favore degli assicurati contro infortuni sul lavoro e malattie professionali; tali somme sono rimborsate alle istituzioni estere per il tramite della Direzione generale.
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