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Circolare

Circolare INAIL n. 36 del 01 giugno 1989

Indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce l’aumento dell’indennità di rischio da radiazioni previsto dalla legge n. 460/1988, estendendolo anche ai tecnici di radiologia medica dipendenti dell’INAIL. La misura è fissata in L. 200.000 mensili lorde con decorrenza dal 1° gennaio 1988. Restano invariati condizioni, modalità di corresponsione e contabilizzazione, mentre la regolazione delle competenze arretrate sarà effettuata direttamente dalla Direzione generale.

Indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica

Indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica

La circolare interviene per aggiornare la disciplina dell’indennità di rischio da radiazioni riconosciuta ai tecnici di radiologia medica. L’adeguamento trae origine dalla legge 27 ottobre 1988, n. 460, che ha innalzato l’importo dell’indennità, e viene esteso anche ai dipendenti dell’Istituto in forza delle disposizioni del D.P.R. n. 411/1976 e del Regolamento organico del personale.

Quadro normativo di riferimento

La legge 27 ottobre 1988, n. 460, rubricata "Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione della indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica", ha elevato la misura dell’indennità a L. 200.000 mensili lorde, con decorrenza dal 1° gennaio 1988, per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

La circolare precisa che, ai sensi dell’articolo 30 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 e dell’articolo 122 del Regolamento organico del personale, tale nuova misura deve intendersi applicabile anche ai tecnici di radiologia medica dipendenti dell’Istituto.

Soggetti interessati e decorrenza

L’adeguamento riguarda i tecnici di radiologia medica dipendenti dell’INAIL che svolgano la loro specifica attività.

Per tali lavoratori, l’indennità di rischio da radiazioni deve essere corrisposta:

  • nella misura di L. 200.000 mensili lorde;
  • con decorrenza dal 1° gennaio 1988.

Condizioni di corresponsione e contabilizzazione

La circolare chiarisce che non viene innovato nulla rispetto alle condizioni e alle modalità di corresponsione e contabilizzazione dell’emolumento. Per questi profili si rinvia quindi alle precedenti disposizioni già applicabili in materia.

Resta tuttavia previsto che la regolazione delle competenze arretrate venga effettuata direttamente dalla Direzione generale.

Comunicazione al personale

La circolare deve essere portata a conoscenza del personale con le modalità stabilite dall’articolo 154 del Regolamento organico del personale. Questa indicazione chiude l’intervento, limitandosi a dettare l’adeguamento retributivo e le relative modalità di attuazione interna.

Punti principali

Aggiornamento normativo dell’indennità

La legge 27 ottobre 1988, n. 460 ha modificato la disciplina previgente sull’indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica, elevandone l’importo a L. 200.000 mensili lorde dal 1° gennaio 1988 per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Estensione ai dipendenti INAIL

In base all’articolo 30 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 e all’articolo 122 del Regolamento organico del personale, la nuova misura dell’indennità viene estesa anche ai tecnici di radiologia medica dipendenti dell’Istituto.

Decorrenza e importo

Ai tecnici di radiologia medica che svolgano la propria specifica attività deve essere corrisposta, dal 1° gennaio 1988, l’indennità di rischio da radiazioni nella misura di L. 200.000 mensili lorde.

Condizioni, modalità e arretrati

Restano invariati le condizioni e le modalità di corresponsione e contabilizzazione dell’emolumento, per le quali si rinvia alle disposizioni precedenti. La regolazione delle competenze arretrate sarà effettuata direttamente dalla Direzione generale.

Comunicazione al personale

La circolare deve essere portata a conoscenza del personale secondo le modalità previste dall’articolo 154 del Regolamento organico del personale.

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