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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31657/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (SGR)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta, proposta dalla società di gestione del risparmio di un fondo di investimento alternativo immobiliare riservato già in liquidazione volontaria, di apertura della liquidazione giudiziale del fondo ai sensi dell'art. 57, comma 6-bis, TUF, sul presupposto che le attività non consentissero di soddisfare le obbligazioni e che non vi fossero ragionevoli prospettive di superamento della crisi. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva rigettato il reclamo proposto dal quotista di maggioranza e da alcuni creditori, valorizzando la situazione di insolvenza del fondo, la nota tecnica di Banca d'Italia, l'esposizione debitoria, le procedure esecutive sui beni, le irregolarità urbanistiche degli immobili e l'infruttuosità delle trattative. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto cinque motivi: 1) violazione del contraddittorio e dell'art. 57, comma 6-bis, TUF, assumendo che creditori e quotisti sarebbero litisconsorti necessari; 2) motivazione apparente o mancante della sentenza d'appello, ritenuta un mero copia e incolla; 3) travisamento di plurimi fatti probatori e omesso esame di fatti decisivi, per avere il giudice valorizzato dati patrimoniali e documentali contestati; 4) omessa pronuncia su istanze istruttorie; 5) violazione delle norme sulle spese e sul contributo unificato, ritenute sproporzionate e ingiustificate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché manifestamente infondato: l'art. 57, comma 6-bis, TUF attribuisce ai creditori la legittimazione a chiedere la liquidazione del fondo, ma non impone la loro partecipazione necessaria al giudizio di apertura, nel quale il contraddittorio è differito alla fase di impugnazione. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la corte d'appello aveva motivato in modo autonomo e sufficiente sull'insolvenza del fondo sulla base di plurimi elementi istruttori. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché i ricorrenti avevano tentato di sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito e il vizio di travisamento non era stato dedotto secondo il corretto paradigma. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di autosufficienza e, comunque, perché il diniego o la mancata ammissione di mezzi istruttori discrezionali non è sindacabile nei limiti dedotti. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo quanto al raddoppio del contributo unificato, che deriva ex lege dal rigetto del ricorso, e quanto alle spese, trattandosi di profili rimessi al potere discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e alla pronuncia sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 57, comma 6-bis, d.lgs. 58/1998 (TUF)

    Qualora le attività del fondo o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o più creditori o la SGR possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del luogo in cui la SGR ha la sede legale.

    La norma individua la legittimazione attiva dei creditori e della SGR a chiedere la liquidazione del fondo, ma non impone il litisconsorzio necessario di tutti i creditori o quotisti nel giudizio di apertura.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato per escludere che il giudizio di apertura della liquidazione richieda la partecipazione necessaria di tutti i creditori.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se mancante o meramente apparente; nella specie la motivazione della corte d'appello è stata ritenuta sufficiente e non apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di fatti storici decisivi oggetto di discussione, non per la diversa valutazione del materiale istruttorio o per il mancato esame di tesi difensive.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Usato per dichiarare inammissibili motivi manifestamente infondati o per negare il sindacato su questioni già risolte in modo conforme ai principi consolidati.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione è strumento discrezionale e residuale; il suo mancato accoglimento non è sindacabile in cassazione nei termini dedotti.

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio di soccombenza legittima la condanna alle spese della parte totalmente soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato consegue ex lege al rigetto integrale dell'impugnazione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per distinguere il travisamento della prova, che può integrare errore di fatto revocatorio, dalla censura di merito in cassazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di apertura della liquidazione di un fondo di investimento, la legittimazione a proporre la domanda non coincide con la necessità di partecipazione processuale di tutti i creditori o quotisti: il contraddittorio può essere differito alla fase impugnatoria.
  • Lo stato di insolvenza va apprezzato in concreto, considerando non solo il rapporto contabile tra attivo e passivo, ma la reale attitudine del patrimonio a soddisfare tempestivamente le obbligazioni; anche un attivo teoricamente superiore non esclude l'insolvenza se i cespiti non sono prontamente liquidabili.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una diversa lettura delle prove in un vizio di travisamento o in omesso esame di fatti decisivi; il controllo della Corte non può sostituirsi alla valutazione di merito sulle risultanze istruttorie.
  • Il vizio di omessa pronuncia o di motivazione apparente non sussiste quando la decisione di merito dia conto, sia pure sinteticamente, dei plurimi elementi fattuali posti a base della conclusione raggiunta.
  • La mancata ammissione di mezzi istruttori, specie se discrezionali o residuali, è censurabile solo se l'istruttoria richiesta sia decisiva in senso stretto e la relativa omissione renda priva di fondamento la ratio decidendi.
  • Il raddoppio del contributo unificato consegue automaticamente al rigetto integrale del ricorso per cassazione, mentre la liquidazione delle spese resta normalmente insindacabile ove contenuta nei limiti di legge e tariffari.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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