Sentenza del 09/05/2017 n. 390 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Accertamento - Comportamento antieconomico - Accertamento analitico/induttivo - Legittimità - Onere della prova a giustificazione della condotta antieconomica - Grava sul contribuente - Accertamento - Istruttoria - Acquisizioni documentali reperite presso terzi - Legittimità - Accertamento - Statuto dei diritti del contribuente - Mancata osservanza del termine di cui all'art. 12, co. 7 - Conseguenze - Legittimità dell'azione amministrativa - Iva - Accertamento - Antieconomicità delle operazioni - Vendite sottocosto - Grave indizio - Iva - Accessi ispezioni e verifiche - Violazione art. 12, comma 5, L 212/2000 - Conseguenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo fondato sul carattere antieconomico della gestione e sulle vendite sottocosto, nonché sull'utilizzo di documentazione acquisita presso terzi e sul mancato rispetto dei termini di permanenza degli operatori fiscali presso i locali aziendali previsti dall'art. 12 della legge n. 212/2000. In particolare, è stata contestata la possibilità di qualificare le operazioni antieconomiche come indizi di evasione e di utilizzare gli elementi raccolti durante l'istruttoria.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Il comportamento antieconomico e le vendite sottocosto possono costituire gravi indizi idonei a legittimare l'accertamento analitico-induttivo ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, purché il contribuente abbia la possibilità di fornire una spiegazione alternativa. Incombe infatti sul contribuente l'onere di giustificare le ragioni economiche delle operazioni. Sono inoltre utilizzabili le dichiarazioni, i verbali e gli altri documenti acquisiti presso terzi. La violazione del termine massimo di permanenza degli operatori previsto dall'art. 12, comma 5, della legge n. 212/2000 non comporta, in assenza di una specifica sanzione legislativa, né la perdita del potere di accertamento, né l'invalidità dell'atto impositivo, né l'inutilizzabilità delle prove raccolte. L'accertamento e gli elementi probatori sono stati quindi ritenuti validi.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973
"accertamento analitico-induttivo"
Consente la rettifica del reddito sulla base di presunzioni qualificate, anche quando il comportamento antieconomico del contribuente costituisce un grave indizio di evasione.
Art. 54, commi 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972
Permette di rettificare l'IVA sulla base di elementi presuntivi e di utilizzare dati e notizie acquisiti anche presso soggetti diversi dal destinatario dell'accertamento.
Art. 39, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 600/1973
"dati e notizie comunque raccolti"
Legittima l'utilizzo, ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, di documentazione e informazioni reperite presso terzi.
Art. 12, comma 5, legge n. 212/2000
"permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria"
La violazione del termine di permanenza presso i locali del contribuente non determina automaticamente l'invalidità dell'accertamento o l'inutilizzabilità delle prove, poiché la legge non prevede tali conseguenze.
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000
La mancata osservanza del termine previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente non comporta, secondo il principio richiamato nel testo, l'invalidità dell'azione amministrativa in assenza dei presupposti per una specifica sanzione.
Massime di principio
- Un comportamento economicamente irragionevole, come la vendita sistematica sottocosto o la dichiarazione di margini anormalmente ridotti, non costituisce automaticamente evasione, ma può rappresentare un grave indizio che consente all'Amministrazione di procedere con un accertamento analitico-induttivo.
- Quando l'Amministrazione dimostra l'antieconomicità delle operazioni, il contribuente deve fornire una spiegazione concreta, documentata e coerente con le condizioni di mercato, ad esempio riferita a liquidazioni, obsolescenza, esigenze finanziarie o strategie commerciali.
- L'Amministrazione finanziaria può utilizzare documenti, dichiarazioni e verbali acquisiti presso soggetti terzi, purché siano pertinenti all'accertamento e posti, secondo le regole processuali applicabili, nella disponibilità del contribuente per consentirne la contestazione.
- La violazione dei termini di permanenza degli operatori fiscali o di altri termini procedimentali non determina necessariamente l'invalidità dell'accertamento: occorre verificare se la legge prevede espressamente una sanzione, oppure se siano stati lesi diritti fondamentali o garanzie essenziali del contribuente.
- In una controversia analoga, la difesa del contribuente dovrebbe concentrarsi non solo sulla contestazione formale dell'accertamento, ma soprattutto sulla dimostrazione delle ragioni economiche delle operazioni e sull'assenza di elementi concreti che colleghino l'antieconomicità a ricavi non dichiarati.
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