Ordinanza n. 42/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento della “Ordinanza di demolizione e ripristino opere abusive”, ai sensi dell’art.31 comma secondo del D.P.R. n.380/2001, n.8 del 12 Dicembre 2024, Registro Ordinanze Ufficio Tecnico n.71 del 12 Dicembre 2024, Registro Generale Ordinanze, del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Roccalumera, notificata in data 20 Dicembre 2024, con la quale: si ordinava ai ricorrenti, quali presunti responsabili dell’abuso, di provvedere a loro cura e spese, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica di tale provvedimento, alla demolizione delle opere realizzate presuntivamente in assenza di titolo abilitativo e/o in difformità (e precisamente: il ripristino delle tettoie censite al foglio di mappa n.11 part. 651 sub 2, realizzate in difformità delle autorizzazioni edilizie rilasciate, mediante l’eliminazione di tutte le pareti eseguite con tratti in muratura, tratti in pannelli di alluminio e porte scorrevoli in ferro; alla demolizione del vano adibito ad ufficio con annesso WC, censiti al foglio di mappa n.11 part. 651 sub 2, avente dimensioni di circa ml. 6,40 x 4,20 e altezza di circa ml. 2,80 realizzato con struttura parte in muratura e parte con elementi in alluminio e copertura in pannelli in lamiera grecata coibentati; al ripristino della destinazione d’uso della porzione di terreno come da autorizzazione edilizia); si avvertiva che, non provvedendo nel termine sopraindicato alla demolizione ed al rispristino dello stato dei luoghi, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria secondo le vigenti norme urbanistiche, saranno acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune e che le stesse saranno demolite a cura del Comune ed a spese del responsabile dell’abuso; si precisava che il semplice accertamento di inottemperanza costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino di opere edilizie abusive, con avvertimento dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino adottata ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, relativa a tettoie realizzate in difformità dalle autorizzazioni edilizie, a un vano adibito a ufficio con servizio igienico e al ripristino della destinazione d'uso del terreno. Dal testo dell'ordinanza istruttoria non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio e non ha depositato il provvedimento impugnato né gli atti e documenti posti a fondamento dello stesso.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Rilevato che il Comune non si è costituito e non ha depositato gli atti del procedimento, ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all'Amministrazione di depositare entro il termine di legge il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti sui quali esso si fonda, quelli richiamati e ogni ulteriore atto utile alla decisione, in vista dell'udienza di merito fissata per il 7 maggio 2026. Il Collegio ha precisato che per atti "utili al giudizio" devono intendersi tutti quelli potenzialmente incidenti sulla decisione, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Nessuna decisione è stata assunta sui motivi di ricorso, sull'annullamento dell'ordinanza o sulle spese.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
"Ordinanza di demolizione e ripristino opere abusive"
La disposizione costituisce la base normativa dell'ordinanza comunale impugnata, avente a oggetto la demolizione e il ripristino di opere edilizie ritenute abusive, con l'avvertimento dell'acquisizione gratuita in caso di inottemperanza.
art. 46, comma 2, c.p.a.
"impone all’Amministrazione di depositare entro il termine per la costituzione in giudizio l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio"
La norma impone all'amministrazione il deposito del provvedimento impugnato e della documentazione rilevante per la decisione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
"ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti"
In caso di mancato deposito da parte dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'esibizione degli atti necessari o utili alla decisione.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
"anche ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990"
La documentazione da acquisire comprende anche gli elementi necessari per valutare l'eventuale applicabilità della disciplina sui vizi formali o procedimentali non invalidanti.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione intimata non deposita il provvedimento impugnato e gli atti sui quali esso si fonda, il giudice amministrativo può ordinare l'esibizione della documentazione ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a.
- L'obbligo di deposito dell'amministrazione comprende non soltanto gli atti espressamente richiamati nel provvedimento, ma ogni atto o documento potenzialmente idoneo a incidere sulla decisione della controversia.
- Tra gli atti utili alla decisione rientrano anche quelli necessari per verificare l'eventuale applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990; pertanto, l'amministrazione non può limitare il deposito alla sola documentazione formalmente posta a corredo dell'atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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