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Sentenza

Sentenza n. 9613/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS- del 9 settembre 2022, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 21 agosto 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202306483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, adottato in ragione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta per maltrattamenti contro familiari e conviventi, aggravati dalla presenza di minore, e lesioni personali

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo alla domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto l’erronea valutazione della domanda, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe considerato adeguatamente la sua situazione personale, la storia individuale, l’integrazione sociale, la stabile occupazione e l’assenza di pericolosità sociale. Nel corso del giudizio il Collegio ha rilevato d’ufficio un possibile difetto della procura speciale, poiché quella originaria non indicava né il TAR competente né gli estremi del provvedimento impugnato. Il ricorrente ha successivamente depositato una nuova procura speciale e un provvedimento di riabilitazione relativo ai reati contestati.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto originario di procura speciale ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. La procura depositata con il ricorso era generica, non individuando l’autorità giudiziaria competente né l’atto impugnato. Il requisito della procura speciale deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e la sua mancanza determina inammissibilità, non una nullità sanabile; pertanto la procura successivamente depositata non ha efficacia sanante. Il TAR ha comunque esaminato il merito, ritenendo il ricorso infondato. La sentenza di applicazione della pena, irrevocabile, per maltrattamenti familiari commessi anche alla presenza di un minore e per lesioni personali costituiva elemento idoneo a fondare un giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. L’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella naturalizzazione e può valutare autonomamente, sul piano amministrativo, fatti penalmente rilevanti, anche indipendentemente dall’esito del procedimento penale. La successiva riabilitazione non poteva essere considerata perché intervenuta dopo l’adozione del diniego. La stabile occupazione, l’integrazione sociale e l’assenza di pericolosità sono state ritenute condizioni ordinarie o minime, non sufficienti a superare il giudizio negativo sulla condotta nel decennio antecedente la domanda. Escluse anche manifesta irragionevolezza e sproporzionalità della valutazione amministrativa. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La naturalizzazione dello straniero residente legalmente in Italia da almeno dieci anni presuppone non solo la durata quantitativa della residenza, ma anche una valutazione qualitativa della condotta nel periodo di osservazione e dell’integrazione nei valori fondamentali della comunità nazionale.

  • art. 6 l. 91/1992

    Le condanne per reati puniti con pena edittale pari o superiore a tre anni possono essere automaticamente ostative all’acquisto della cittadinanza per matrimonio; tale rilievo è stato utilizzato come argomento a fortiori rispetto alla naturalizzazione.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura del difensore che sottoscrive il ricorso deve essere speciale e indicare gli elementi necessari a identificare la controversia, tra cui parti, autorità giudiziaria e oggetto dell’impugnazione. La mancanza originaria determina l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è stato comunicato al richiedente, che non ha presentato osservazioni.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Le condizioni richieste per l’ingresso e il soggiorno regolare dello straniero sono state richiamate per qualificare stabile occupazione e integrazione ordinaria come requisiti minimi, non decisivi per la naturalizzazione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Le condizioni richieste per il rinnovo del permesso di soggiorno sono state richiamate per qualificare l’inserimento sociale ed economico come percorso ordinario dello straniero regolarmente soggiornante.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta è stata considerata, sul piano amministrativo, quale elemento fattuale rilevante per la valutazione di affidabilità e integrazione.

  • art. 445 c.p.p.

    L’irrevocabile applicazione della pena è stata valorizzata dall’Amministrazione e dal giudice quale elemento della vicenda penale rilevante ai fini della naturalizzazione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, quando il ricorso è sottoscritto dal difensore, la procura deve essere speciale e deve consentire l’identificazione della controversia, indicando almeno l’autorità giudiziaria, le parti e l’atto impugnato; la mancanza originaria della procura determina l’inammissibilità del ricorso.
  • Il difetto originario di procura speciale, qualificato come causa di inammissibilità, non è sanabile mediante il rilascio o il deposito di una nuova procura successiva alla notificazione e al deposito del ricorso, poiché il requisito deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnazione.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità e può valutare fatti penalmente rilevanti secondo una finalità autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale, formulando un giudizio prognostico sull’affidabilità, sull’adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento e sull’inserimento nella comunità nazionale.
  • La condotta tenuta nel decennio antecedente la domanda di naturalizzazione costituisce oggetto di un periodo di osservazione qualitativa: la sola durata della residenza legale, la stabile occupazione e l’integrazione sociale ordinaria non dimostrano, da sole, il possesso del requisito di irreprensibilità della condotta.
  • La riabilitazione intervenuta dopo l’adozione del diniego di cittadinanza è una circostanza sopravvenuta che l’Amministrazione non poteva considerare nella valutazione di legittimità del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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