Cassazione Civile, Ordinanza n. 15055/2026 del 19/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso dal Comune per TARI relativa agli anni 2014 e 2015, con recupero di € 400,00 per infedele dichiarazione delle superfici di alcuni immobili. Il contribuente aveva denunciato un appartamento con cantina e due posti auto, ma l’ente aveva accertato che uno dei posti auto non era stato dichiarato affatto e che le superfici denunciate erano inferiori a quelle reali. Il giudice di merito aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo che i box/posti auto, aperti sulla corsia di manovra comune e privi di impianti per acqua, gas ed energia elettrica, fossero inidonei a produrre rifiuti e quindi non assoggettabili a TARI. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su uno specifico motivo di appello relativo alla dichiarazione del contribuente e alla tassabilità dei posti auto; 2) violazione degli artt. 1, comma 641, L. 147/2013, 62, comma 2, d.lgs. 507/1993 e del regolamento comunale TARI, sostenendo che il contribuente non aveva assolto il duplice onere di dichiarare nelle denunce originarie o di variazione le cause di esclusione e di provare l’obiettiva inidoneità alla produzione di rifiuti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto solo parzialmente fondato il primo motivo, riconoscendo un’omessa pronuncia su uno specifico profilo dell’appello, ma non su tutte le eccezioni richiamate, alcune delle quali sono state considerate assorbite. Ha ritenuto fondato il secondo motivo, affermando che, in tema di TARSU/TARES/TARI, l’esclusione o esenzione per locali non produttivi di rifiuti non opera automaticamente: il contribuente deve previamente denunciare le circostanze escludenti e fornire prova dell’inidoneità oggettiva alla produzione di rifiuti. Poiché la decisione di merito non aveva dato corretta applicazione a tali principi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La Corte lo richiama per censurare l’omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello.
art. 348-ter c.p.c.
La doppia conforme non è stata ritenuta ostativa all’esame del ricorso, perché la mera sovrapponibilità della ricostruzione fattuale non rende di per sé il ricorso manifestamente infondato.
art. 1, comma 641, L. 27 dicembre 2013, n. 147
Il presupposto della TARI è l’occupazione o detenzione di locali e aree; l’esclusione per locali non produttivi di rifiuti richiede la prova del contribuente e non opera automaticamente.
art. 62, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Per TARSU i locali e le aree che non possono produrre rifiuti sono esclusi dalla tassa solo se le circostanze sono dichiarate e riscontrate secondo i criteri normativi.
art. 14, comma 3, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
La Corte lo richiama come disciplina del presupposto e delle esclusioni del tributo TARES, in continuità con il principio di presunzione di produttività dei rifiuti.
art. 14, comma 34, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Viene richiamato nel passaggio in cui si ribadisce che le esclusioni dalla tassazione devono essere specificamente dedotte e provate dal contribuente.
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
È la base normativa del rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
art. 9, commi 1 e 2, regolamento comunale TARI
Conferma che sono esclusi dalla tassa solo i locali e le aree oggettivamente insuscettibili di produrre rifiuti, se le circostanze sono dichiarate e riscontrate con elementi obiettivi o documentazione idonea.
art. 5, commi 1 e 2, regolamento comunale TARSU
Richiamato come conforme al principio per cui l’inidoneità alla produzione di rifiuti va accertata in presenza di requisiti oggettivi.
art. 10, commi 1 e 2, regolamento comunale TARES
Richiamato per affermare che l’esclusione dipende da una verifica oggettiva e da una previa allegazione del contribuente.
Massime di principio
- In tema di TARSU, TARES e TARI, l’occupazione o detenzione di locali e aree a qualsiasi uso adibiti integra il presupposto impositivo e fa operare una presunzione di produttività dei rifiuti.
- L’esclusione dalla tassazione per locali o aree oggettivamente non produttivi di rifiuti non è automatica: il contribuente deve dichiarare tempestivamente nella denuncia originaria o di variazione le circostanze escludenti e provarle con elementi obiettivi o documentazione idonea.
- La mera inidoneità materiale di un posto auto o box alla produzione di rifiuti, per caratteristiche strutturali o assenza di impianti, non basta da sola a escludere il tributo se manca la preventiva e corretta denuncia delle cause di esclusione.
- L’omessa pronuncia sussiste quando il giudice di merito non esamina uno specifico motivo di appello decisivo e non implicitamente assorbito; non vi è invece omessa pronuncia per questioni che risultino assorbite dalla decisione adottata.
- La doppia conforme non impedisce l’esame del ricorso per cassazione quando le censure investono errori di diritto o omesse pronunce specifiche, e non una mera riproposizione della ricostruzione fattuale.
- Nel rinvio, il giudice di merito deve verificare congiuntamente il dato oggettivo della potenziale non producibilità di rifiuti e il previo assolvimento dell’onere dichiarativo e probatorio del contribuente.
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