Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16113/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata dopo assoluzione per non aver commesso il fatto dai reati di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni personali. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: la corte territoriale avrebbe fondato la decisione quasi esclusivamente sul silenzio tenuto dall'imputato all'interrogatorio di garanzia e sul fatto che solo egli avrebbe potuto fornire una versione alternativa; inoltre la valutazione era contraddittoria e non indicava con precisione quali omissioni o comportamenti avessero concretamente costituito colpa grave e prodotto effetto causale nel permanere della misura cautelare, non tenendo conto che molte contestazioni si basavano su un verbale di polizia giudiziaria non sottoscritto e non contraddetto in contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio. La Corte ha statuito che, alla luce della modifica normativa introdotta dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (adeguamento alla Direttiva UE 2016/343), l'esercizio della facoltà di non rispondere (art. 64, comma 3, lett. b, c.p.p.) non può rilevare come elemento ostativo all'attribuzione di diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: il silenzio è neutro e non può costituire di per sé prova di colpa grave. Tale principio va applicato anche alle ordinanze anteriori alla novella se la pronuncia è ancora sub iudice. La Corte ha inoltre rilevato l'inadeguatezza motivazionale della decisione impugnata per non aver indicato fatti specifici e nesso causale tra condotta e protrazione della misura cautelare. Ha demandato alla Corte d'appello di Roma la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    La norma, nella parte introdotta dal d.lgs. 8/11/2021, n.188, stabilisce che l'esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; il silenzio dell'imputato non può essere usato come elemento ostativo per escludere la riparazione

  • art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.

    Riconosce all'indagato/imputato la facoltà di avvalersi della facoltà di non rispondere; la Corte afferma che tale esercizio è inattaccabile e 'neutro' ai fini dell'accertamento della colpa grave per la mancata riparazione

  • Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio

    Norma sovranazionale che ha imposto standard comuni di tutela della presunzione di innocenza e dei diritti procedurali; la modifica normativa italiana (d.lgs. 188/2021) è finalizzata all'attuazione di tale direttiva e giustifica l'interpretazione a tutela del diritto di difesa

  • art. 24 Cost.

    Principio costituzionale del diritto alla difesa; la Corte richiama l'art.24 per sostenere che l'esercizio del diritto di non rispondere non può avere effetti pregiudizievoli

Massime di principio

  • L'esercizio della facoltà di non rispondere da parte dell'indagato o imputato non può essere utilizzato per escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: il silenzio è neutro e non prova la colpa grave.
  • La modifica dell'art. 314 c.p.p. (d.lgs. 8/11/2021, n.188) e l'attuazione della Direttiva UE 2016/343 impongono che le valutazioni fondate sull'opzione processuale di tacere siano rivalutate anche per provvedimenti antecedenti, se la controversia è ancora pendente.
  • Per escludere il diritto alla riparazione per colpa grave il giudice deve motivare in modo specifico: indicare i fatti, le omissioni o le condotte precise e il nesso causale tra tali comportamenti e l'adozione o mantenimento della misura cautelare.
  • La mera presenza di elementi investigativi non sottoposti al contraddittorio (es. verbali non sottoscritti) è insufficiente, di per sé, a dimostrare che l'imputato abbia tenuto una condotta colposa ai fini della riparazione.
  • In situazioni analoghe, le difese dovrebbero puntualizzare e documentare l'inesistenza di omissioni rilevanti o fornire elementi che mostrino l'assenza di nesso causale tra il comportamento dell'imputato e la detenzione, mentre i giudici devono evitare accuse basate sul silenzio e motivare con riferimento a fatti concreti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.