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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02098/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Nel corso di un’espropriazione forzata promossa per il recupero di un credito ingente nei confronti di un debitore, il creditore procedente aveva pignorato anche presso più terzi, tra cui due banche. In relazione a sei assegni circolari non trasferibili emessi da una banca a favore del debitore esecutato e da questi girati per l’incasso a un’altra banca estera, la banca terza pignorata aveva presentato i titoli in stanza di compensazione dopo la notifica del pignoramento, ricevendo poi dall’emittente il pagamento e accreditando le somme alla propria correntista. Il procedente ha chiesto l’accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c., sostenendo che la banca terza pignorata avrebbe dovuto bloccare i titoli e apporre il vincolo di indisponibilità, non potendo negoziare gli assegni né trasferire le somme alla banca girataria. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione di legge e erronea qualificazione della posizione della banca terza pignorata, lamentando che la sentenza non avrebbe considerato i doveri di custodia gravanti sul terzo pignorato e, inoltre, contestando la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, assumendo che la banca avesse trattenuto le somme per alcuni giorni prima di riversarle alla banca girataria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure nella parte in cui introducevano in cassazione fatti nuovi o sollecitavano un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie rispetto a quello compiuto dal giudice di merito. Nel merito, ha comunque escluso che la banca controricorrente fosse debitrice del soggetto esecutato: la banca aveva agito solo come intermediaria per l’incasso su mandato della propria cliente, banca girataria dei titoli, mentre l’obbligazione di pagamento gravava innanzitutto sulla banca emittente degli assegni circolari. Poiché l’esecuzione non aveva colpito i titoli presso l’emittente e la banca terza pignorata non era tenuta verso il debitore esecutato né al pagamento né a un trasferimento diretto delle somme, non ricorrevano i presupposti per affermarne la qualità di debitor debitoris né per invocare obblighi di custodia ex art. 546 c.p.c. La parte ricorrente è stata anche condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 549 c.p.c.

    L’accoglimento della domanda di accertamento dell’obbligo del terzo presuppone la prova, a carico del creditore procedente, dell’esistenza di un credito del debitore esecutato verso il terzo pignorato, nell’an e nel quantum.

  • art. 546 c.p.c.

    Gli obblighi di custodia e di indisponibilità del terzo pignorato non possono essere invocati quando il soggetto non sia effettivamente debitore del soggetto esecutato rispetto al rapporto in contestazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, il creditore procedente deve dimostrare l’esistenza di un effettivo rapporto obbligatorio tra il debitore esecutato e il terzo pignorato; in mancanza di tale prova, la domanda va respinta.
  • In cassazione non è consentito introdurre per la prima volta circostanze fattuali nuove o chiedere una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella accertata dal giudice di merito.
  • La banca che interviene solo come intermediaria per l’incasso di assegni girati a un proprio cliente non assume, per ciò solo, la posizione di debitor debitoris del beneficiario originario del titolo.
  • Gli obblighi di custodia del terzo pignorato non operano in astratto, ma solo rispetto a somme o beni effettivamente riferibili al rapporto pignorato e nella disponibilità del terzo nei confronti del debitore esecutato.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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