Ordinanza n. 2346/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento Prot. n. 20250036921 del 17.01.2026 del Consolato Generale d’Italia in Istanbul, con il quale comunica nei confronti del ricorrente il diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 modificato da L 189/2002 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d’ingresso per carenza del requisito di conoscenza linguistica e di adeguata base economica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Consolato Generale d’Italia in Istanbul che gli ha negato il visto, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In questa fase cautelare il ricorrente contestava gli atti del procedimento presupposti, connessi e conseguenti. Il giudice ha esaminato sommariamente la completezza dell’istruttoria relativa alla conoscenza linguistica e alla situazione economica del richiedente, nonché la gravità e irreparabilità del pregiudizio derivante dal diniego, concernente l’aspettativa di iniziare un percorso di studi in Italia.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, all’esito dell’esame sommario proprio della fase cautelare, che l’istruttoria fosse completa e che risultassero la carenza del prescritto requisito di conoscenza linguistica e una base economica non idonea. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che l’interesse azionato consistesse nell’aspettativa di iniziare un percorso di studi in Italia e che il pregiudizio prospettato non raggiungesse la soglia della gravità e irreparabilità richiesta per la tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
Indicato nel provvedimento amministrativo quale base normativa del diniego del visto.
art. 6-bis d.P.R. 394/1999
Indicato nel provvedimento amministrativo quale ulteriore base normativa del diniego del visto.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, la verifica del fumus boni iuris è condotta sulla base di un esame sommario; la domanda può essere respinta quando emerga, anche sommariamente, la completezza dell’istruttoria e la carenza dei requisiti richiesti per il rilascio del visto.
- La carenza del requisito di conoscenza linguistica e l’inadeguatezza della base economica possono giustificare, in sede cautelare, il diniego del visto d’ingresso richiesto per iniziare un percorso di studi.
- L’aspettativa di iniziare un percorso di studi in Italia, in assenza di ulteriori elementi qualificanti, non integra di per sé un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare il periculum in mora.
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