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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17536/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato la richiesta di riesame del sequestro preventivo di €17.500,00 in contanti disposto dal G.I.P. di Palmi per il fumus del reato di ricettazione. Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per aver ritenuto sussistente il fumus della ricettazione sulla base del mero rinvenimento di denaro, contestando che la decisione si sarebbe fondata su una presunzione astratta riconducibile solo alla consistenza della somma e senza individuare il reato presupposto o elementi concreti di collegamento; (2) violazione dei diritti di difesa per omissioni e nullità durante la perquisizione e l'escussione, segnatamente mancata informazione sull'assistenza difensiva e mancata riproduzione fonografica delle dichiarazioni; (3) mancata valutazione della prova difensiva e dell'origine lecita del denaro (premi da gare ciclistiche e dichiarazione della madre), con omissione nella motivazione circa la valutazione di tali elementi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, in sede cautelare, il fumus del reato di ricettazione può emergere non solo dalla consistente quantità di contante ma dalla congerie di elementi logici che ne indicano la provenienza illecita. Nel caso di specie il Tribunale di Reggio Calabria ha adeguatamente motivato la sussistenza del fumus sulla base: della fuga o del mancato arresto all'alt intimato dalla Polizia di Stato; della notevole entità della somma rispetto ai limiti normativi per l'uso del contante; del trasporto del denaro in auto; delle risposte implausibili fornite dall'Albanese circa la provenienza e della sua successiva scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere; nonché del precedente penale dell'imputato per detenzione/trasporto di stupefacenti. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità del sequestro, l'eventuale irregolarità formale della perquisizione o l'assenza di registrazione fonografica, e ha concluso che la documentazione prodotta dalla difesa non provava concretamente l'origine lecita dei 17.500 euro. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma sul delitto di ricettazione. La Corte conferma che il possesso di rilevanti somme di denaro, senza plausibile giustificazione, può integrare il fumus di ricettazione se accompagnato da elementi logici che ne suggeriscano la provenienza illecita.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente; la Corte ha esaminato i motivi e li ha ritenuti infondati.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Riferimento alle regole sulla motivazione e valutazione delle prove nel procedimento cautelare; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale di merito.

  • art. 321 c.p.p.

    Principi generali sull'istruttoria e valutazione delle prove; richiamato come quadro di riferimento per la valutazione logica degli elementi che fondano il fumus.

  • art. 253 c.p.p.

    Previsione dell'obbligatorietà del sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato; la Corte ricorda che il sequestro è atto dovuto e non viene necessariamente annullato per vizi formali della perquisizione.

  • art. 4 legge 22 maggio 1975, n. 152

    Norma sulla perquisizione personale e veicolare; la Corte ha precisato che eventuali illegittimità della perquisizione non inficiano automaticamente il sequestro del corpo del reato.

  • art. 64 c.p.p.

    Norma sugli avvisi all'indagato (diritto di non rispondere e assistenza). La Corte ha ritenuto che le contestate omissioni non abbiano inciso sulla legittimità del sequestro, anche perché l'indagato si è comunque avvalso della facoltà di non rispondere.

  • art. 351 c.p.p.

    Riferimento formale agli atti di escussione e relativi avvisi; la Corte ha considerato la regolarità sostanziale dell'atto di interrogazione rilevante per la fase cautelare.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Norma sulla condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Il mero possesso di una somma consistente di denaro non determina automaticamente la ricettazione, ma può configurare il fumus quando è accompagnato da elementi concreti (modalità di occultamento/trasporto, luogo, tentativo di sottrarsi al controllo, risposte implausibili).
  • In sede cautelare il giudice può basarsi su prove logiche e sulla valutazione complessiva degli elementi, senza dover accertare pienamente il delitto presupposto o i suoi autori.
  • Irregolarità formali nella perquisizione personale o veicolare non comportano necessariamente l'annullamento del sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti, che è atto dovuto ai sensi dell'art. 253 c.p.p.
  • La scelta dell'indagato di avvalersi della facoltà di non rispondere non implica di per sé un vizio che travolga il sequestro cautelare; tuttavia può incidere sulla valutazione probatoria della sua versione dei fatti.
  • La difesa deve documentare in modo concreto e puntuale l'origine lecita delle somme (documenti bancari, ricevute, attestazioni formali) per contrastare efficacemente la valutazione cautelare della provenienza illecita.
  • La presenza di precedenti penali pertinenti può essere valorizzata in sede cautelare come elemento logico a favore del fumus, se attinente alla natura delle condotte e dei flussi di denaro.
  • La motivazione del giudice del riesame deve descrivere i fatti concreti e il nesso logico tra essi e la presunta illiceità; una motivazione che espone la valutazione complessiva degli elementi non è sindacabile in cassazione se non manifestamente illogica.

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