Provvedimento AGCM I854 n. 29935 del 03/12/2021
SOFAR/FORNITURA INTEGRATORI ALIMENTARI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha avviato un’istruttoria nei confronti di SOFAR S.p.A. per verificare l’eventuale imposizione, diretta o indiretta, di prezzi minimi di rivendita e la limitazione o autorizzazione discriminatoria dell’uso di piattaforme online terze, tra cui Amazon, da parte dei distributori dell’integratore probiotico Enterolactis Plus 30 cps. SOFAR ha presentato impegni volti a garantire la libertà dei rivenditori di determinare i prezzi e di utilizzare tutti i canali distributivi, nonché a impedire pressioni e incentivi agli agenti collegati ai prezzi praticati. Ritenuti gli impegni idonei a eliminare le preoccupazioni concorrenziali, l’AGCM li ha resi obbligatori e ha chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione.
SOFAR S.p.A.: contestate restrizioni verticali nelle vendite online dell’integratore Enterolactis Plus 30 cps; procedimento chiuso senza accertamento dell’infrazione mediante impegni obbligatori.
SOFAR – restrizioni verticali nelle vendite online di integratori probiotici
Il provvedimento riguarda il procedimento avviato nei confronti di SOFAR S.p.A. per possibili violazioni dell’articolo 101 TFUE nei rapporti verticali con i distributori online. L’istruttoria è stata chiusa senza accertamento dell’infrazione dopo che SOFAR ha assunto impegni resi obbligatori dall’AGCM ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990.
Parti, attività e origine del procedimento
SOFAR è una società attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e integratori nutrizionali, con sede in Italia e presenza internazionale diretta e indiretta. Nel 2020 ha realizzato in Italia un fatturato di circa 100 milioni di euro. Il prodotto principalmente interessato è l’integratore alimentare probiotico “Enterolactis Plus 30 cps”.
Il procedimento ha avuto origine da una segnalazione presentata il 22 settembre 2020 dal titolare di una farmacia che vendeva l’integratore sia in un negozio fisico sia online. La segnalazione riferiva che SOFAR avrebbe imposto ai rivenditori online il rispetto del prezzo al pubblico raccomandato, anche attraverso un monitoraggio sistematico dei prezzi di rivendita. Inoltre, solo alcuni rivenditori autorizzati avrebbero potuto utilizzare piattaforme terze, in particolare Amazon, mentre la mancata osservanza delle indicazioni avrebbe potuto determinare il blocco delle forniture.
Mercato rilevante
Le condotte riguardavano il mercato della produzione e vendita di integratori alimentari probiotici. Si tratta di integratori contenenti, in numero sufficientemente elevato, microrganismi probiotici vivi e attivi capaci di raggiungere l’intestino, moltiplicarsi ed esercitare un’azione di equilibrio sulla microflora intestinale.
Sotto il profilo geografico, l’AGCM ha ritenuto il mercato di dimensione nazionale, tenendo conto delle differenze tra Paesi quanto ad assetti regolamentari e abitudini di consumo.
Condotte contestate e qualificazione giuridica
Con il provvedimento del 4 maggio 2021 l’AGCM ha avviato un’istruttoria per verificare l’adozione di politiche commerciali restrittive nei rapporti con i distributori online. Le condotte ipotizzate consistevano in:
- imposizione di prezzi minimi di rivendita dell’integratore, anche mediante meccanismi indiretti quali monitoraggio dei prezzi, pressioni commerciali o possibile blocco delle forniture;
- preclusione, o autorizzazione secondo modalità discriminatorie, della possibilità di vendere l’integratore tramite piattaforme online terze.
L’Autorità ha ipotizzato che tali comportamenti potessero configurare intese verticali contrarie all’articolo 101 TFUE, in quanto potenzialmente idonee a limitare la concorrenza di prezzo tra distributori e a ostacolare lo sviluppo del canale distributivo online. La decisione richiama anche il Regolamento (CE) n. 1/2003 e l’articolo 14-ter della legge n. 287/1990; non viene invece indicata una contestazione ai sensi dell’articolo 102 TFUE o dell’articolo 3 della legge n. 287/1990.
Pregiudizio al commercio tra Stati membri
L’AGCM ha ritenuto che, in assenza degli impegni, le restrizioni ipotizzate fossero idonee a pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi dell’articolo 101 TFUE. La valutazione si fondava sulla dimensione almeno nazionale del mercato e sul fatto che gli acquisti online potessero essere effettuati, in linea di principio, da consumatori interessati indipendentemente dalla loro nazionalità.
Impegni presentati da SOFAR
Il 15 luglio 2021 SOFAR ha presentato impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/1990. Le misure prevedevano, in sintesi:
- l’invio a tutti i rivenditori di una comunicazione che ribadisse la facoltà di determinare liberamente i prezzi di rivendita su ogni canale, inclusi i marketplace e le altre piattaforme online terze;
- l’inserimento della medesima dichiarazione nei contratti e nelle copie commissione sottoposte ai rivenditori per accettazione;
- l’astensione da pressioni dirette o indirette volte a indurre i rivenditori a rispettare i prezzi di listino;
- l’invio di una comunicazione agli agenti SOFAR per ribadire la libertà dei rivenditori di fissare autonomamente i prezzi su ogni canale;
- l’astensione dall’offerta agli agenti di incentivi collegati, in qualsiasi modo, al prezzo al dettaglio effettivamente praticato dai rivenditori.
SOFAR ha previsto l’implementazione delle misure entro 20 giorni dalla notifica dell’eventuale provvedimento di accoglimento e la loro applicazione a tempo indeterminato.
Market test e valutazione dell’Autorità
Ritenuti gli impegni non manifestamente infondati, l’AGCM ne ha disposto la pubblicazione dal 5 agosto al 4 settembre 2021 per consentire ai terzi interessati di formulare osservazioni. Nel periodo di market test non sono pervenute osservazioni.
L’Autorità ha ritenuto gli impegni idonei a eliminare le preoccupazioni concorrenziali. In particolare, con riferimento al possibile mantenimento dei prezzi di rivendita, SOFAR non si è limitata a escludere l’imposizione diretta dei prezzi, ma ha assunto l’obbligo di non influenzare i rivenditori neppure indirettamente e di non offrire agli agenti incentivi collegati ai prezzi praticati.
L’ambito degli impegni è stato valutato positivamente perché generale: essi riguardano tutti i prodotti SOFAR, tutti i rivenditori e tutti i canali distributivi, inclusi negozi fisici, negozi virtuali e piattaforme online di terzi. L’Autorità ha inoltre considerato favorevolmente l’assenza di un limite temporale.
La libertà di prezzo è stata subordinata al rispetto dell’immagine dei marchi, alla corretta e completa informazione dei consumatori e alla corretta gestione dei prodotti, condizioni ritenute giustificate dalla natura degli integratori e dalle esigenze di descrizione, trasporto e conservazione nella vendita online.
Decisione finale e obblighi di attuazione
L’AGCM ha ritenuto che gli impegni fossero idonei a favorire lo sviluppo concorrenziale del canale online e a ripristinare il confronto competitivo, soprattutto sulla variabile prezzo, tra i distributori dei prodotti SOFAR.
Di conseguenza, l’Autorità ha:
- reso obbligatori gli impegni presentati da SOFAR ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990;
- chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione;
- imposto a SOFAR la presentazione, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, di una relazione sull’attuazione degli impegni.
Il provvedimento non contiene alcuna sanzione pecuniaria e non accerta definitivamente una violazione dell’articolo 101 TFUE. La chiusura è fondata sull’idoneità degli impegni a rimuovere le criticità concorrenziali oggetto dell’istruttoria.
Punti principali
Parte e prodotto interessato
SOFAR S.p.A. opera nella produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e integratori nutrizionali. Il prodotto principalmente interessato è l’integratore probiotico Enterolactis Plus 30 cps; nel 2020 SOFAR ha realizzato in Italia un fatturato di circa 100 milioni di euro.
Condotte oggetto dell’istruttoria
La segnalazione indicava una possibile imposizione ai rivenditori online del prezzo al pubblico raccomandato, accompagnata da monitoraggio dei prezzi e dal blocco delle forniture in caso di mancato rispetto. Era inoltre contestata la limitazione dell’accesso a piattaforme terze, in particolare Amazon, riservato ad alcuni rivenditori autorizzati.
Qualificazione giuridica
L’AGCM ha ipotizzato che le condotte potessero costituire intese verticali in violazione dell’articolo 101 TFUE, configurando un possibile mantenimento dei prezzi di rivendita e ingiustificate restrizioni alle vendite online.
Impegni presentati da SOFAR
SOFAR si è impegnata a riconoscere ai rivenditori la libertà di fissare i prezzi su ogni canale, comprese le piattaforme terze; a inserire tale facoltà nei contratti e nelle copie commissione; ad astenersi da pressioni sui prezzi; a informare gli agenti e a non collegare i loro incentivi ai prezzi effettivamente praticati dai rivenditori.
Esito del procedimento
Dopo il market test, che non ha ricevuto osservazioni di terzi, l’AGCM ha ritenuto gli impegni idonei a eliminare le criticità concorrenziali. Gli impegni sono stati resi obbligatori ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990 e il procedimento è stato chiuso senza accertamento dell’infrazione. SOFAR deve presentare una relazione sull’attuazione entro 60 giorni dalla notifica.
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