Cassazione Penale, Sentenza n. 23362/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto la continuazione tra reati giudicati con due sentenze irrevocabili (G.I.P. Tribunale Napoli Nord del 13/05/2018 e Corte d'appello di Napoli del 20/10/2021), rideterminando la pena complessiva e revocando la sospensione. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. e vizio della motivazione per erronea determinazione della pena complessiva, sostenendo che il G.E. non avrebbe considerato, nella base di calcolo della continuazione in executivis, la pena finale già ridotta per il rito abbreviato, e lamentando l'illogicità e la carenza motivazionale nel computo della pena aggregata.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto corretta la metodologia del giudice dell'esecuzione: prima scorporo dei reati già unificati per continuazione interna, individuazione del reato più grave e poi applicazione autonoma degli aumenti per i reati satellite. In presenza di condanne pronunciate in distinti giudizi abbreviati, la Corte ha richiamato il principio (Sez.1 Ben Salam, 19/07/2019) per cui la pena base va considerata nella sua entità precedente alla diminuzione per il rito abbreviato, poi si applicano gli aumenti per continuazione e, infine, si computa la diminuente sull'intero risultante. Ha altresì osservato che la pronuncia delle Sezioni Unite (Giampà, 28/09/2023) rileva solo per casi con pena dell'ergastolo o di applicazione dell'art.78 cod. pen.; nel caso concreto le pene erano temporanee, perciò l'ordine di applicazione della diminuzione non altera il risultato. Il ricorso è quindi stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 291-bis, 291-ter, 291-quater d.P.R. n. 43/1973
artt. 291-bis, 291-ter, 291-quater d.P.R. n. 43/1973
Reati materialmente oggetto delle condanne tra le quali è stata riconosciuta la continuazione; utilizzati per descrivere l'oggetto delle sentenze irrevocabili.
art. 125 cod. proc. pen.
Ragione di doglianza del ricorrente (violazione procedurale), ma la Corte ha ritenuto la deduzione aspecifica e non convincente.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Norma chiave per l'individuazione della "pena più grave" tra sentenze unificate in sede esecutiva; la Corte l'ha interpretata e applicata nel senso di considerare la pena ai fini del calcolo della continuazione secondo la metodologia richiamata dalla giurisprudenza (pena nella sua entità sostanziale, con regole particolari in presenza di riti abbreviati).
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina relativa all'unificazione di sentenze ai fini esecutivi: il giudice dell'esecuzione deve scorporare reati già unificati internamente e procedere all'individuazione del reato più grave per la rideterminazione.
art. 81 cod. pen.
Citato nel contesto dell'unificazione di più violazioni già aggregate in sede di cognizione; rilevanza nel considerare come trattare addendi già unificati.
art. 78 cod. pen.
Richiamato dalla Corte per spiegare che la rilevanza dell'ordine di applicazione della diminuzione per il rito sussiste solo nei casi in cui intervengano criteri moderatori o pene particolari (es. ergastolo); in presenza di pene temporanee l'ordine è ininfluente.
Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Ben Salam (Rv. 276838 - 01)
Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Ben Salam
Principio applicato: per condanne provenienti da distinti giudizi abbreviati, la pena base va considerata nella sua entità prima della diminuzione per il rito, si applicano gli aumenti per continuazione e solo dopo si calcola la diminuzione sull'intero risultante.
Sez. U., n. 7029 del 28/09/2023 (Giampà, Rv. 285865 - 01)
Sez. U., n. 7029 del 28/09/2023
Chiarisce che la questione dell'individuazione della pena più grave assume rilievo decisivo solo se in gioco ci sono l'ergastolo o l'applicazione del criterio moderatore dell'art.78; per pene temporanee l'ordine di applicazione della diminuzione non modifica il risultato finale.
Sez. U., n. 45583 del 25/10/2007 (P.G. in proc. Volpe e altri, Rv. 237692)
Sez. U., n. 45583 del 25/10/2007
Affermato che la riduzione per il rito abbreviato è una diminuente processuale che, logicamente e temporalmente, va eseguita dopo la dosimetria della pena svolta secondo le norme sostanziali.
Massime di principio
- Nel calcolo della continuazione in sede esecutiva il giudice deve prima scorporare reati già unificati internamente, individuare il reato più grave e poi applicare gli aumenti per i reati satellite; solo successivamente si tengono conto delle eventuali diminuenti processuali.
- Se le condanne provengono da distinti giudizi con rito abbreviato, la prassi (confortata da giurisprudenza di merito) è di considerare la pena base nella sua entità precedente alla riduzione per il rito, applicare gli aumenti per continuazione e soltanto alla fine computare la diminuzione per il rito sull'intero risultante.
- L'ordine di applicazione della diminuzione per il rito abbreviato è rilevante solo in casi particolari (es. pena dell'ergastolo o intervento del criterio moderatore di cui all'art.78 cod. pen.); per pene temporanee l'ordine non incide sul risultato finale.
- Le censure sulla determinazione della pena aggregata devono essere specifiche: il ricorrente deve indicare precisamente quale pena, numericamente e in quale punto del calcolo, ritiene sia stata erroneamente considerata.
- La riduzione per il rito abbreviato è considerata una diminuente di natura processuale e, salvo casi eccezionali, l'operazione aritmetica relativa alla sua applicazione segue la determinazione sostanziale della pena.
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