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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37353/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la decisione della Corte d'appello che ha ritenuto inammissibile la loro richiesta di applicazione di pena concordata (patteggiamento) nella parte in cui la sentenza di primo grado aveva dichiarato inammissibile la rinnovazione della richiesta dinanzi a diverso giudice dopo che una analoga richiesta era stata già respinta dal primo giudice del dibattimento che si era quindi dichiarato incompatibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che, ai sensi dell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., la richiesta di applicazione della pena concordata già respinta dal giudice del dibattimento che ha dichiarato la propria incompatibilità non può essere rinnovata davanti ad altro giudice. La Corte ha osservato che la norma, introdotta con la novella del 1999, mira a evitare il rischio di paralisi processuale. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 1, cod. proc. pen.

    la richiesta non è rinnovabile dinanzi ad altro giudice

    La Corte interpreta la disposizione nel senso che la richiesta di applicazione di pena concordata, una volta respinta dal giudice del dibattimento che si dichiara incompatibile, non può essere riproposta dinanzi a un diverso giudice, per evitare reiterazioni e il rischio di paralisi del processo

  • sentenza Corte costituzionale n. 186/1992

    La Corte costituzionale aveva rilevato il profilo di incompatibilità del giudice che respinga la richiesta di patteggiamento; la novella del 1999 e l'inciso ora richiamato in art. 448 sono state introdotti per porre rimedio al rischio di paralisi processuale evidenziato da quella decisione

  • art. 616, cod. proc. pen.

    La sentenza richiama l'art. 616 come fondamento per l'obbligo di condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Se il giudice del dibattimento rigetta la richiesta di applicazione della pena concordata e si dichiara incompatibile, la richiesta non può essere rinnovata davanti a un diverso giudice in forza dell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen.
  • La norma ha efficacia anche per prevenire tentativi illimitati di riproporre il patteggiamento e il conseguente rischio di blocco del processo: la sua lettera prevale sulle soluzioni giurisprudenziali anteriori alla modifica normativa del 1999
  • Diversa è la questione della rinnovazione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento quando la prima richiesta era stata formulata in fase di indagini preliminari o udienza preliminare: su quel profilo la giurisprudenza è più articolata e richiede attenzione alla tempistica e alla diversità della nuova istanza
  • Per evitare l'inammissibilità, le parti devono formulare eventuali accordi in modo coerente con i termini processuali: se la prima istanza è stata respinta dal giudice del dibattimento, non è possibile eludere il divieto riproponendo identica richiesta a un altro giudice
  • In caso di dubbio sull'applicabilità del divieto (es. momenti diversi del procedimento), conviene riferirsi strettamente alla lettera dell'art. 448 e, se necessario, sollevare la questione anticipatamente per evitare spese e pregiudizi processuali

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