Sentenza n. 2645/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Comune di Palermo all’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1496/2025, passata in giudicato e notificata il 29 dicembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 1496/2025 della Corte di Appello di Palermo, divenuta inoppugnabile il 25 marzo 2026 e notificata al Comune il 29 dicembre 2025, deducendo la mancata esecuzione del titolo. Ha chiesto un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e una penalità di mora. Ha inoltre chiesto interessi legali e compensativi, ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, c.c., dalla determina di acquisizione sanante del 19 novembre 2020, sulla differenza tra l’indennità di € 2.473.804,60 e € 932.815,37 già depositati. Il Comune ha rappresentato di avere avviato la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio e ha chiesto la sospensione del giudizio. Un interveniente ad adiuvandum ha formulato anche domande per le proprie spese e per penalità di mora in proprio favore.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Comune di eseguire la sentenza entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, depositando la somma liquidata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato. Ha respinto la richiesta di interessi legali e compensativi dalla determina del 19 novembre 2020, perché tale domanda, proposta davanti alla Corte d’Appello, non era stata accolta dal titolo da eseguire e non può essere introdotta in sede di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Palermo, o un funzionario delegato dotato della necessaria professionalità, che provvederà su istanza della ricorrente entro ulteriori 60 giorni. Ha accolto la domanda di penalità di mora, fissandola nella misura degli interessi legali sulle somme spettanti, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo, anche durante la permanenza del potere comunale di provvedere e sino all’intervento sostitutivo del commissario. Ha dichiarato inammissibile l’intervento nella parte in cui formulava domande autonome ulteriori rispetto al sostegno delle pretese della ricorrente: l’intervento ad adiuvandum non può ampliare il thema decidendum e chi è titolare di un interesse personale direttamente azionabile deve ricorrere in via principale nei termini di decadenza. Spese a carico del Comune, liquidate in € 1.500 oltre accessori; compensate quelle relative all’interveniente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996.
L’ottemperanza è esperibile quando risulti il passaggio in giudicato del titolo e sia inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996.
Il decorso infruttuoso del termine stabilito dalla norma costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Va accolta la domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura degli interessi legali sulle somme spettanti alla ricorrente, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza fino all’effettivo soddisfo, e ciò in considerazione della persistenza del potere dell’Amministrazione a provvedere anche successivamente all’insediamento del Commissario ad acta e sino a quando questi non abbia provveduto.
In sede di ottemperanza può essere fissata una penalità di mora, commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo; la penalità opera anche mentre permane il potere dell’amministrazione di adempiere, sino a quando il commissario ad acta non abbia provveduto.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza il giudice può ordinare l’esecuzione del titolo entro un termine e, per l’eventuale persistente inerzia, nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, fissando un ulteriore termine per l’adempimento sostitutivo.
- Il giudizio di ottemperanza è delimitato dal contenuto precettivo del titolo: non può essere utilizzato per ottenere interessi o ulteriori attribuzioni che il giudice del titolo non abbia riconosciuto.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere fino all’effettivo soddisfo, anche dopo l’insediamento del commissario ad acta e fino a quando questi non abbia provveduto.
- L’intervento ad adiuvandum è ammissibile per sostenere le ragioni del ricorrente quando l’interveniente abbia un interesse di fatto dipendente o accessorio; non consente di introdurre domande autonome o motivi nuovi, né può sostituire il ricorso principale di chi sia titolare di una posizione direttamente lesiva azionabile nei termini di decadenza.
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