Cassazione Penale, Sentenza n. 12817/2026 del 08/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione contro l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., presentata in relazione alla sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 13/09/2024 (passata in giudicato il 13/12/2024) per il reato di cui all'art. 699 c.p. Il ricorrente ha sostenuto di aver appreso dell'esistenza della sentenza solo con la notifica dell'ordine di esecuzione del 01/04/2025 e quindi di aver rispettato il termine di 30 giorni per la proposizione dell'istanza di rescissione; in alternativa ha chiesto la restituzione in termini per proporre appello, deducendo inoltre l'impossibilità di partecipare al processo per essere stato espulso e detenuto all'estero (Inghilterra) e la conseguente difficoltà di comunicare con il difensore. La Corte territoriale ha ritenuto l'istanza tardiva e, inoltre, si è dichiarata non competente a decidere sulla richiesta di restituzione in termini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che il termine di 30 giorni per proporre la richiesta di rescissione decorre da una data certa e processualmente acquisita di conoscenza della sentenza: nella fattispecie la notifica dell'ordine di esecuzione (notificato il 01/04/2025) costituisce tale data; l'istanza del 10/04/2025 è quindi tempestiva. La Cassazione ha censurato il giudizio di inammissibilità intervenuto in sede preliminare perché la Corte territoriale ha anticipato il merito (valutando la conoscenza della sentenza) nel momento dell'esame dell'ammissibilità, commettendo un errore logico-giuridico. Ha inoltre chiarito la competenza a decidere sulla restituzione in termini ai sensi dell'art. 175, comma 4, c.p.p., ritenendo errata la dichiarazione di incompetenza della Corte d'appello. Il provvedimento impugnato è stato annullato e rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
La Corte interpreta il termine di 30 giorni per proporre la richiesta di rescissione come decorrente dal momento in cui il condannato ha "certezza" o effettiva conoscenza dell'esistenza della sentenza: una notifica processuale rilevante e documentata (es. notifica dell'ordine di esecuzione) fa decorrere il termine. Il giudice deve distinguere tra il vaglio preliminare di ammissibilità (termine e formalità) e la valutazione di merito circa l'erroneità della dichiarazione di assenza.
art. 175, comma 4, cod. proc. pen.
"Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione"
Il giudice competente a decidere sulla richiesta di restituzione in termini è il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione: dunque la Corte d'appello è competente quando siano già state pronunciate sentenze di condanna, e non il giudice dell'esecuzione.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma invocata per delimitare le doglianze di cassazione (es.: inosservanza ed erronea applicazione di legge; vizio di motivazione). La Corte ha esaminato i motivi secondo i relativi parametri di legittimità.
art. 611 cod. proc. pen.
Consente depositi integrativi/memorie; la difesa ha prodotto documentazione (dichiarazione dell'avv. Purches) per provare la detenzione all'estero e l'impossibilità di comunicare/partecipare, utili ai fini del merito sulla rescissione o sulla richiesta di restituzione in termini.
Massime di principio
- Il termine di 30 giorni per chiedere la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. decorre dalla data certa in cui il condannato ha effettiva conoscenza dell'esistenza della sentenza: una notifica dell'ordine di esecuzione o altro atto processuale certo può costituire tale data.
- Nel decidere sull'ammissibilità della richiesta di rescissione il giudice deve limitarsi a valutare i requisiti formali e cronologici (esistenza della data certa di conoscenza, procura del difensore, termini); la valutazione sulla fondatezza dell'asserita erroneità della declaratoria di assenza è questione di merito da esaminare solo dopo che l'istanza sia stata ritenuta ammissibile.
- La documentazione che attesti espulsione, detenzione all'estero, biglietti di viaggio e dichiarazioni del difensore sono elementi rilevanti per provare l'impossibilità di conoscere o partecipare al processo e possono sostenere sia la richiesta di rescissione sia la domanda subordinata di restituzione in termini.
- Se si richiede la restituzione in termini, la competenza a decidere è del giudice che sarebbe competente sull'impugnazione (art. 175, comma 4 c.p.p.): in caso di sentenza di condanna, sarà il giudice dell'impugnazione (es. Corte d'appello).
- Il giudice non può anticipare la decisione sul merito dell'istanza (ad es. sulla effettiva conoscenza della sentenza) in sede di mero esame di ammissibilità; fare così configura vizio logico-giuridico correggibile in Cassazione.
- In situazioni di detenzione all'estero o di espulsione, è essenziale allegare documenti certi e tempestivi per giustificare la mancata partecipazione o la mancata proposizione di impugnazioni nei termini e per richiedere la restituzione in termini ove occorra.
- L'istanza di rescissione deve essere proposta personalmente dall'interessato o dal difensore munito di procura specifica: il rispetto di tale formalità è requisito di ammissibilità.
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