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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12659/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte d'appello di Perugia aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte civile (Solfaroli) avverso la sentenza di primo grado che aveva: per i capi a) e b) dichiarato il proscioglimento per prescrizione; per il capo c) assolto gli imputati per non aver commesso il fatto. Solfaroli ha proposto ricorso per cassazione articolandolo in quattro motivi: 1) nullità della sentenza per errore nell'epigrafe (nome del consigliere a latere indicato erroneamente); 2) vizio per aver ritenuto inammissibile l'appello rispetto ai capi a) e b) per non aver contestato la prescrizione, nonostante l'interesse a ottenere la declaratoria di responsabilità ai fini civili; 3) violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. (nella formulazione anteriore alla riforma) perché la Corte d'appello non avrebbe confrontato il gravame con la motivazione dell'assoluzione di primo grado sul capo c); 4) illegittima condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali in violazione dell'art. 541, comma 2, cod. proc. pen., che consentirebbe la compensazione delle spese quando ricorrano giustificati motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni: 1) il primo vizio (errore nell'epigrafe) è mera irregolarità materiale ed emendabile, non causa di nullità; 2) il secondo motivo è infondato perché, poiché la prescrizione dei reati contestati nei capi a) e b) era intervenuta prima della sentenza di primo grado e la parte civile non aveva contestato in appello il momento di maturazione della prescrizione, non poteva riconoscersi un risarcimento (ai sensi e in raccordo con l'art. 578 cod. proc. pen. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite); 3) il terzo motivo è infondato perché la parte civile non ha realmente contestato il fondamento motivazionale dell'assoluzione di primo grado ma ha reiterato la ricostruzione fattuale, per cui la Corte d'appello ha correttamente dichiarato inammissibile il gravame; 4) il quarto motivo è infondato in quanto l'art. 541, comma 2, consente la condanna della parte civile soccombente alle spese salvo giustificati motivi gravi ed eccezionali per la compensazione, non ravvisati nel caso. La Cassazione ha inoltre statuito che non spettano spese a favore di Roberto Rossi e Roberto Mallardo (Rossi non ha fornito un concreto contributo alle decisioni; Mallardo non ha chiesto le spese). La parte civile ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali della cassazione e a rifondere le spese di rappresentanza e difesa sostenute dal responsabile civile Fallimento Spoleto Crediti e Servizi, liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 179 cod. proc. pen.

    L'errore nell'epigrafe relativo al nominativo di un giudice è mera irregolarità materiale e non causa di nullità della sentenza; emendabile come errore materiale

  • art. 525 cod. proc. pen.

    Richiamato congiuntamente all'art. 179 per il principio che errori formali di indicazione dei giudici non determinano nullità

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel contesto della disciplina degli effetti civili delle sentenze e dell'ammissibilità dell'appello della parte civile; utilizzata per valutare l'interesse della parte civile

  • art. 538 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai requisiti di impugnazione e alla valutazione dell'inammissibilità del gravame relativo alla prescrizione

  • art. 581 cod. proc. pen. (formulazione anteriore al d.lgs. n.150/2022)

    La Corte ha ritenuto che, sulla base della disciplina previgente, il ricorrente doveva confrontarsi specificamente con la motivazione dell'assoluzione di primo grado; la mancata contestazione puntuale della motivazione ha giustificato la declaratoria di inammissibilità

  • art. 541, comma 2, cod. proc. pen.

    con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale

    Stabilisce la regola di condanna della parte civile soccombente alle spese processuali salvo giustificati motivi gravi ed eccezionali per la compensazione; la Corte ha ritenuto che tali motivi non sussistessero nel caso esaminato

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Interpretato secondo la giurisprudenza (Sez. U.) per escludere effetti civili dell'azione civile quando la prescrizione sia intervenuta prima della sentenza di primo grado: per ottenere risarcimento occorre che la prescrizione maturi in corso di giudizio di gravame o che vi sia condanna di primo grado

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Richiamato per il criterio della soccombenza nella regolazione delle spese processuali nell'esercizio dell'azione civile nel processo penale

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Usato in via analogica per valutare i limiti della compensazione delle spese (solo per gravi ed eccezionali ragioni)

Massime di principio

  • L'errore materiale nell'epigrafe della sentenza (es. indicazione sbagliata del nome di un giudice) non determina la nullità: è rimediabile come errore materiale.
  • Se la prescrizione del reato è intervenuta prima della sentenza di primo grado, la parte civile non può ottenere risarcimento in appello salvo che dimostri che la prescrizione è maturata durante il giudizio di gravame o che vi sia stata condanna di primo grado; in sede di impugnazione occorre contestare specificamente il momento di maturazione della prescrizione.
  • Avverso un'assoluzione il gravame dev'essere focalizzato sul confronto con la motivazione della pronuncia di primo grado: non è sufficiente riproporre la ricostruzione fattuale già dibattuta; la mancata confutazione puntuale della ratio decidendi può comportare l'inammissibilità del gravame.
  • La condanna della parte civile soccombente alle spese è la regola (art. 541, comma 2): la compensazione è possibile solo per gravi ed eccezionali ragioni, non per la sola complessità o contestazione di punti di fatto.
  • In Cassazione le doglianze già esaminate e respinte in sede precedente, o che non affrontano le questioni decisive di diritto, hanno scarse probabilità di successo: è necessario articolare motivi nuovi o contestazioni precise delle argomentazioni giuridiche della decisione impugnata.
  • Le spese di giudizio in cassazione possono essere liquidate anche a favore del responsabile civile che abbia sostenuto costi in difesa o rappresentanza; tuttavia la Corte valuta il contributo concreto delle parti resistenti alla decisione prima di assegnare spese a loro favore.

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