Cassazione Penale, Ordinanza n. 12472/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il G.u.p. ha applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., in relazione a un reato in materia di stupefacenti. L'unico motivo dedotto riguardava il preteso vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: secondo il ricorrente, la pena sarebbe stata determinata senza adeguata motivazione in rapporto ai parametri dell'art. 133 c.p. La Corte ha rilevato che la sentenza di patteggiamento era successiva all'entrata in vigore della riforma del 2017 e, quindi, soggetta al nuovo art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita i motivi di ricorso per cassazione ai soli casi tassativamente indicati. Il vizio denunciato, concernente la motivazione sulla quantificazione della pena, non rientra tra quelli consentiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo dedotto non è proponibile in sede di legittimità contro una sentenza di patteggiamento resa dopo la riforma di cui alla legge n. 103 del 2017. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. c.p.p.
disciplinano l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata è una decisione di patteggiamento.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
individua il reato in materia di stupefacenti oggetto dell'accordo di patteggiamento.
art. 133 c.p.
richiamato dal ricorrente quale parametro di determinazione della pena; la censura sulla sua applicazione è stata ritenuta non deducibile in cassazione nel caso di specie.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando la causa è evidente.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli motivi espressamente previsti dalla norma.
art. 444 c.p.p.
richiamato per la richiesta di pena concordata e per la sua ratifica da parte del giudice.
art. 616 c.p.p.
regola la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017
riforma che ha introdotto il regime limitativo del ricorso per cassazione avverso il patteggiamento.
Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguenze sanzionatorie ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata dopo l'entrata in vigore della riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Non è deducibile in cassazione, avverso il patteggiamento, il mero vizio di motivazione relativo alla quantificazione della pena o alla valutazione dei parametri dell'art. 133 c.p., salvo che la censura si traduca in una delle ipotesi espressamente previste dalla legge.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è determinata da motivo non consentito e non emerge assenza di colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata senza formalità quando la causa è immediatamente rilevabile dagli atti e dal contenuto del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12371/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12373/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12399/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12413/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12418/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12420/2026 del 02/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →