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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10964/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la condanna del ricorrente per esercizio abusivo di una professione e truffa aggravata. Il ricorrente articolava due motivi: (1) violazione e contraddittorietà della motivazione sostenendo che l'esercizio abusivo della professione dovesse considerarsi assorbito, ai sensi dell'art. 84 c.p., nel reato di truffa perché l'artifizio della truffa consisteva nel far credere di essere abilitato a svolgere la professione di geometra; (2) mancanza di prova dell'elemento psicologico della truffa, con particolare rilievo alla insufficienza delle sole dichiarazioni della parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'esercizio abusivo di una professione e la truffa siano reati distinti, tutelanti interessi diversi (patrimoniale per la truffa, ordine pubblico/abilitazione per l'abusivo esercizio) e quindi non assorbibili tra loro nella fattispecie. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale circa il dolo della truffa, valorizzando le conversazioni telefoniche e il versamento di Euro 4.700,00 da parte della vittima come elementi dimostrativi dell'intenzione dell'imputato di indurre in errore per procurarsi un ingiusto profitto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 84 cod. pen.

    L'art. 84 (concorso apparente di norme/assorbimento) non è applicabile nel caso in cui i reati abbiano elementi costitutivi distinti: l'esercizio abusivo di una professione e la truffa possono concorrere materialmente e non si assorbono l'uno nell'altro quando non sussiste che un fatto sia elemento necessario dell'altro.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in Cassazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla liquidazione equitativa a favore della cassa delle ammende: consente alla Corte di prevedere il versamento di una somma anche quando non si ritiene che il ricorso sia stato proposto con colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 6, n. 3707 del 13/01/1981, De Leva, Rv. 148501)

    Sez. 6, n. 3707 del 13/01/1981, De Leva, Rv. 148501

    Precedente consolidato secondo il quale reati come la sostituzione di persona e l'abusivo esercizio di una professione possono concorrere con la truffa e non vanno automaticamente considerati assorbiti in quest'ultima.

Massime di principio

  • L'abusivo esercizio di una professione e la truffa possono coesistere: per sostenere che un reato sia assorbito in un altro ai sensi dell'art. 84 c.p. è necessario dimostrare che il fatto che costituisce un reato sia elemento indispensabile e costitutivo dell'altro reato.
  • La tutela perseguita dai reati è rilevante per l'interpretazione della concorrenza: la truffa tutela il patrimonio, l'abusivo esercizio tutela l'interesse pubblico alla competenza professionale; ciò favorisce la ricognizione di concorso materiale quando le condotte sono funzionalmente e psicologicamente distinte.
  • Per la prova del dolo nella truffa (intenzione di ingannare per procurare un ingiusto profitto) sono rilevanti conversazioni, promesse non mantenute e il ricevimento di somme di denaro: tali elementi possono integrare, insieme alle dichiarazioni della parte offesa, la prova necessaria.
  • Le sole dichiarazioni della parte civile, seppur utili, possono risultare insufficienti se non corroborate da elementi oggettivi (contatti registrati, pagamenti, omissioni concrete di esecuzione); la congrua motivazione della Corte deve mettere in relazione questi elementi con la conclusione di responsabilità.
  • La Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile quando esso risulti manifestamente infondato; ciò comporta di regola condanna alle spese e può comportare anche il pagamento alla cassa delle ammende in base alle norme procedurali e ai principi costituzionali interpretati dalla giurisprudenza.
  • In contenziosi simili, il ricorrente che intenda sostenere l'assorbimento di reati dovrebbe fornire argomentazioni e prove specifiche per dimostrare l'identità degli elementi costitutivi e l'assenza di autonome finalità o modalità di condotta.
  • In sede di impugnazione è essenziale che la motivazione della Corte territoriale risponda puntualmente alle doglianze di parte: una motivazione congrua e collegata ai fatti (es. registrazioni telefoniche, pagamenti) è difficilmente superabile in cassazione.

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