Sentenza n. 148/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza di questa Sezione n. 3436 del 2.12.2024; per la condanna del Comune di Trezzano Sul Naviglio a darvi attuazione con la rifusione in favore del ricorrente del contributo unificato dell'importo di € 300,00 corrisposto per il giudizio cui accede la sentenza medesima, con interessi legali e rivalutazione dal giorno del dovuto a quello di effettivo soddisfo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione aveva provveduto all'adempimento richiesto nel corso del giudizio. In ragione della condotta del Comune, il Collegio ha compensato le spese del giudizio di ottemperanza, ma ha mantenuto fermo l'obbligo del Comune di rimborsare al ricorrente il contributo unificato. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di eseguire la decisione.
Atto impugnato: Mancata esecuzione integrale della sentenza del TAR Lombardia n. 3436 del 2 dicembre 2024, limitatamente al rimborso del contributo unificato
Esito
La controversia
La precedente sentenza aveva accolto il ricorso contro il silenzio serbato dal Comune su una domanda di accesso, ordinando la consegna di una relazione amministrativa e disponendo la compensazione delle spese, con obbligo dell'amministrazione di rimborsare al ricorrente il contributo unificato. Il Comune aveva trasmesso la relazione richiesta, ma non aveva inizialmente rimborsato il contributo unificato di 300 euro. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza limitatamente a tale obbligo. Nel corso del giudizio il Comune ha manifestato la volontà di provvedere e ha allegato il mandato di pagamento del 14 novembre 2025. Il ricorrente ha pertanto chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del Comune alle spese del giudizio di ottemperanza e al rimborso del relativo contributo unificato. Il Comune ha chiesto la compensazione delle spese, affermando che il mancato pagamento era dipeso da un mero errore.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per ottemperanza; il giudizio si è concluso con la presa d'atto dell'adempimento intervenuto nelle more.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione adempie, nel corso del giudizio di ottemperanza, all'obbligo risultante dal giudicato, il giudice amministrativo può dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza non esclude la permanenza dell'obbligo dell'amministrazione di rimborsare il contributo unificato dovuto in base alla precedente decisione giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento sopravvenuto dell'obbligo dedotto determina la cessazione della materia del contendere, mentre la regolazione delle spese resta oggetto di autonoma valutazione giudiziale.
Come è indicizzato
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