Cassazione Civile, Sentenza n. 20476/2020 del 28/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguardava il diritto della sig.ra Annamaria Genti alla perequazione automatica prevista dall'art. 1, comma 19, L. n. 247/2007. La pensionata chiedeva il ricalcolo della pensione con l'espunzione della quota non cumulabile ai sensi dell'art. 1, comma 41, L. n. 335/1995, sostenendo che, considerato l'importo effettivamente corrispostole (al netto della parte non corrisposta per effetto del divieto di cumulo), la sua pensione non superava la soglia di otto volte il trattamento minimo e quindi doveva applicarsi la perequazione. L'INPS impugnava, sostenendo che ai fini del blocco della perequazione va considerato l'importo lordo della pensione prima delle riduzioni anticumulo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS confermando le decisioni di merito: per le pensioni di reversibilità soggette al divieto di cumulo la base di verifica della soglia di otto volte il trattamento minimo ai fini dell'applicazione del blocco della perequazione è l'importo netto effettivamente corrisposto al beneficiario, e non l'importo lordo prima delle riduzioni. La Corte motiva richiamando il rimando all'art. 34 della L. n. 488/1998 (che parla dell'"importo complessivo dei trattamenti corrisposti") e principi di ordine costituzionale quali adeguatezza e proporzionalità. Sono richiamate precedenti decisioni della Cassazione (n. 6872/2019 e n. 9008/2019) in senso conforme. Il ricorso è dunque respinto; l'INPS è condannata alle spese di giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. n. 247/2007, art. 1, comma 19
Disciplina la perequazione automatica delle pensioni; la Corte interpreta che, per valutare il superamento della soglia (otto volte il trattamento minimo), si debba prendere a riferimento l'"importo complessivo dei trattamenti corrisposti", ossia l'importo effettivamente percepito dal pensionato, non il lordo teorico.
L. n. 335/1995, art. 1, comma 41
Prevede il divieto di cumulo e le conseguenti riduzioni delle pensioni di reversibilità; la Corte stabilisce che tali riduzioni devono essere detratte prima di calcolare la soglia per la perequazione, ossia si deve considerare il trattamento al netto della quota non corrisposta per effetto del divieto di cumulo.
L. n. 488/1998, art. 34
"importo complessivo dei trattamenti corrisposti"
Il richiamo a questo articolo viene utilizzato dalla Corte per sostenere che la rivalutazione/perequazione deve riferirsi agli importi effettivamente corrisposti al pensionato, confermando la scelta di calcolare la soglia sui netti.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma procedurale richiamata in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo; la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per tale versamento da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Per le pensioni di reversibilità soggette al divieto di cumulo ai sensi dell'art. 1, comma 41, L. n. 335/1995, la verifica del superamento della soglia di otto volte il trattamento minimo (ai fini del blocco della perequazione ex art. 1, comma 19, L. n. 247/2007) deve essere effettuata sull'importo netto effettivamente corrisposto al beneficiario, non sull'importo lordo teorico.
- La ratio è collegata al criterio dell'"importo corrisposto" e ai principi di adeguatezza e proporzionalità: non è corretto far gravare sul pensionato la perdita di rivalutazione calcolata su importi che in concreto non riceve.
- Nelle pratiche amministrative e contabili l'INPS deve espungere la quota non cumulabile prima di valutare il diritto alla perequazione e documentare chiaramente il calcolo (lordo vs netto) per evitare contestazioni giudiziarie.
- Se più trattamenti sono percepiti e solo alcuni subiscono riduzioni per divieti di cumulo, il confronto con la soglia va effettuato tenendo conto degli importi effettivamente percepiti (netti) complessivamente.
- La giurisprudenza di legittimità è coerente su questo punto (vedi Cass. nn. 6872/2019 e 9008/2019); pertanto, in situazioni analoghe, il procedimento amministrativo più prudente è riconoscere la perequazione quando il netto corrisposto non supera la soglia.
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