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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29583/2025 del 19/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del riesame che aveva confermato l'ordinanza di custodia cautelare emessa il 14/02/2025 per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (commi 1, 3, 4 e 6). Il ricorrente deduce violazione di norme di diritto processuale (art. 125, 273, 192 comma 3 c.p.p.) e vizio di motivazione: sostiene che la conversazione ambientale del 2/04/2024 non dimostrerebbe la sua appartenenza alla consorteria mafiosa, anzi la frase "qualsiasi cosa noi siamo sempre qua" sarebbe indicativa di estraneità; contesta la basilarità di un unico episodio intercettato, la mancanza di contatti costanti e di elementi che dimostrino un ruolo stabile o un contributo consapevole alla vita del sodalizio. Con motivi aggiunti denuncia inoltre violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, nel giudizio di legittimità, il controllo è limitato alla congruenza e alla logica della motivazione del giudice di merito e non alla rivalutazione diretta degli elementi di fatto. Ha ritenuto adeguata e non illogica la valutazione del Tribunale che, sulla scorta delle intercettazioni (in particolare la conversazione del 2/04/2024), ha desunto l'esistenza di gravi indizi di partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa nell'attività di riscossione estorsiva e nella proposizione di modalità operative; ha inoltre considerato che la difesa non ha fornito interpretazioni alternative credibili. Rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rinvio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Contestato il reato di associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e i comportamenti emersi siano indicativi di partecipazione e di ruolo funzionale alla raccolta di proventi estorsivi per il clan

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sul requisito dei gravi indizi per la misura cautelare; la Corte ha valutato che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la qualificata probabilità di colpevolezza richiesta per la custodia cautelare

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come presunta violazione procedurale; la Corte non ha rilevato profili di illegittimità formale nel provvedimento del riesame

  • art. 192 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla motivazione; la Corte non ha ravvisato mancanze o manifesta illogicità nella valutazione degli elementi indiziari

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi aggiunti in Cassazione; utilizzata per denunciare presunta violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito del rigetto e della condanna alle spese

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Un., n.11 del 22/03/2000 e precedenti citati)

    Sez. Un., n.11 del 22/03/2000, Audino; altre pronunce indicate nel testo

    Principio secondo cui la Corte di cassazione, nel sindacare vizi di motivazione relativi ai gravi indizi, controlla la congruenza e la logicità della motivazione del giudice del merito senza procedere a una rivalutazione in termini probatori; il ricorso è ammissibile solo per violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione

Massime di principio

  • In Cassazione non si riesaminano i fatti: il controllo è sulla congruenza, completezza e logicità della motivazione del giudice di merito; per vincere occorre dimostrare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione
  • Per la custodia cautelare ex art. 273 c.p.p. è sufficiente una "qualificata probabilità" (gravi indizi): intercettazioni che mostrino direttive, adesione e comportamento operativo possono costituire prova indiziaria valida anche se riguarda una conversazione isolata
  • Un singolo episodio intercettato può fondare i gravi indizi se il contenuto evidenzia ruolo operativo, adesione e iniziativa (es. proposte concrete, organizzazione della riscossione, riferimento alla protezione del clan)
  • La difesa, per essere efficace, deve proporre letture alternative concrete e coerenti dei fatti o dimostrare inesattezze formali/normative nel provvedimento; mere contestazioni della valutazione probatoria sono in genere inammissibili in cassazione
  • Per ottenere la revoca di misure cautelari è strategico contestare specifici vizi di motivazione (contraddizioni, omissioni logiche, applicazione errata della norma) piuttosto che limitarsi a negare la gravità degli indizi

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