Cassazione Penale, Sentenza n. 29583/2025 del 19/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame che aveva confermato l'ordinanza di custodia cautelare emessa il 14/02/2025 per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (commi 1, 3, 4 e 6). Il ricorrente deduce violazione di norme di diritto processuale (art. 125, 273, 192 comma 3 c.p.p.) e vizio di motivazione: sostiene che la conversazione ambientale del 2/04/2024 non dimostrerebbe la sua appartenenza alla consorteria mafiosa, anzi la frase "qualsiasi cosa noi siamo sempre qua" sarebbe indicativa di estraneità; contesta la basilarità di un unico episodio intercettato, la mancanza di contatti costanti e di elementi che dimostrino un ruolo stabile o un contributo consapevole alla vita del sodalizio. Con motivi aggiunti denuncia inoltre violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, nel giudizio di legittimità, il controllo è limitato alla congruenza e alla logica della motivazione del giudice di merito e non alla rivalutazione diretta degli elementi di fatto. Ha ritenuto adeguata e non illogica la valutazione del Tribunale che, sulla scorta delle intercettazioni (in particolare la conversazione del 2/04/2024), ha desunto l'esistenza di gravi indizi di partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa nell'attività di riscossione estorsiva e nella proposizione di modalità operative; ha inoltre considerato che la difesa non ha fornito interpretazioni alternative credibili. Rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rinvio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Contestato il reato di associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e i comportamenti emersi siano indicativi di partecipazione e di ruolo funzionale alla raccolta di proventi estorsivi per il clan
art. 273 cod. proc. pen.
Norma sul requisito dei gravi indizi per la misura cautelare; la Corte ha valutato che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la qualificata probabilità di colpevolezza richiesta per la custodia cautelare
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come presunta violazione procedurale; la Corte non ha rilevato profili di illegittimità formale nel provvedimento del riesame
art. 192 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla motivazione; la Corte non ha ravvisato mancanze o manifesta illogicità nella valutazione degli elementi indiziari
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi aggiunti in Cassazione; utilizzata per denunciare presunta violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito del rigetto e della condanna alle spese
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Un., n.11 del 22/03/2000 e precedenti citati)
Sez. Un., n.11 del 22/03/2000, Audino; altre pronunce indicate nel testo
Principio secondo cui la Corte di cassazione, nel sindacare vizi di motivazione relativi ai gravi indizi, controlla la congruenza e la logicità della motivazione del giudice del merito senza procedere a una rivalutazione in termini probatori; il ricorso è ammissibile solo per violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione
Massime di principio
- In Cassazione non si riesaminano i fatti: il controllo è sulla congruenza, completezza e logicità della motivazione del giudice di merito; per vincere occorre dimostrare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione
- Per la custodia cautelare ex art. 273 c.p.p. è sufficiente una "qualificata probabilità" (gravi indizi): intercettazioni che mostrino direttive, adesione e comportamento operativo possono costituire prova indiziaria valida anche se riguarda una conversazione isolata
- Un singolo episodio intercettato può fondare i gravi indizi se il contenuto evidenzia ruolo operativo, adesione e iniziativa (es. proposte concrete, organizzazione della riscossione, riferimento alla protezione del clan)
- La difesa, per essere efficace, deve proporre letture alternative concrete e coerenti dei fatti o dimostrare inesattezze formali/normative nel provvedimento; mere contestazioni della valutazione probatoria sono in genere inammissibili in cassazione
- Per ottenere la revoca di misure cautelari è strategico contestare specifici vizi di motivazione (contraddizioni, omissioni logiche, applicazione errata della norma) piuttosto che limitarsi a negare la gravità degli indizi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29558/2025 del 19/08/2025
- Sentenza penale · 19 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29559/2025 del 19/08/2025
- Sentenza penale · 19 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29561/2025 del 19/08/2025
- Sentenza penale · 19 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29562/2025 del 19/08/2025
- Sentenza penale · 19 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29563/2025 del 19/08/2025
- Sentenza penale · 19 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29564/2025 del 19/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →