Sentenza n. 253/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, 1) del Decreto n.-OMISSIS-dell’ 11 novembre 2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata approvata la graduatoria di merito definitiva del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno” per classe di concorso AAAA – Scuola dell’Infanzia” nella parte in cui la prof.ssa -OMISSIS- non risulta vincitrice; 2) del Decreto n. -OMISSIS-del 27 novembre 2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata rettificata la graduatoria di merito definitiva del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno per classe di concorso AAAA – Scuola dell’Infanzia” nella parte in cui la prof.ssa -OMISSIS- non risulta vincitrice; 3) del Decreto n. -OMISSIS- del 04 dicembre 2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata rettificata la graduatoria di merito definitiva del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno per classe di concorso AAAA – Scuola dell’Infanzia” nella parte in cui la prof.ssa -OMISSIS- non risulta vincitrice; 4) del Decreto n. -OMISSIS- del 04 dicembre 2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata disposta “l’attivazione della fase 2 di scelta delle sedi per i docenti, inclusi nell’elenco allegato alla presente nota, che hanno partecipato al dodicesimo turno delle immissioni in ruolo da GM del personale docente, per l’anno scolastico 2024 - 2025, ottenendo, in base al contingente disponibile, la provincia/classe di concorso di assegnazione, indicata a fianco di ogni nominativo”, ove non risulta inserita l’odierna ricorrente; 5) dei verbali e/o schede di valutazione dei titoli redatti dalla Commissione giudicatrice e dall’U.S.R. per la Campania afferenti all’attribuzione del punteggio in favore della Prof.ssa -OMISSIS- ed alla mancata valutazione del 3 titolo di riserva ex Legge n. 68/99; 6) ove ritenuto lesivo, del D.D.G. 2576 del 06 dicembre 2023 con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito bandiva un “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, su base regionale, al fine di assumere su posto comune e di sostegno, personale docente per la scuola dell’Infanzia e Primaria per l’anno scolastico 2024/2025, nella parte in cui all’art. 5, punto P) dispone che “l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa, di cui all’articolo 3, comma 3. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68 del 1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego, poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta”, non contemplando l’ipotesi in cui il candidato non possa produrre il certificato di iscrizione laddove la riserva di cui alla L. n. 68/99 risulta accertata in pendenza di un incarico a tempo determinato tale da impedire l’iscrizione presso il Centro per l’impiego competente; 7) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente lesivo delle ragioni della ricorrente. Nonché per l’accertamento del diritto della Prof.ssa -OMISSIS- ad ottenere il riconoscimento della riserva ex Legge n. 68/99 nella graduatoria di merito, con conseguenziale nomina in qualità di vincitrice, dato il punteggio più alto posseduto in relazione agli altri candidati vincitori riservisti ex Legge n. 68/99.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie definitive e successive rettifiche del concorso per docenti della scuola dell'infanzia, nella parte in cui la candidata non è stata riconosciuta come riservataria e non è stata nominata vincitrice, nonché il conseguente atto di assegnazione delle sedi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, candidata per la classe di concorso AAAA nella procedura indetta per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, contestava il mancato riconoscimento della riserva di posti prevista dalla legge n. 68/1999, dichiarata nella domanda con la riserva “N”. Deduceva di avere conseguito 80 punti nella prova scritta e 85 nella prova orale e di essere in possesso del provvedimento di accertamento dell'invalidità civile rilasciato dall'ASL il 27 settembre 2023. Sosteneva che l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato non fosse necessaria al momento della domanda, poiché all'epoca era titolare di un incarico di docenza a tempo determinato, dal 11 settembre 2023 al 30 giugno 2024, che le impediva l'iscrizione presso il Centro per l'Impiego. L'iscrizione era intervenuta il 18 luglio 2024, dopo lo svolgimento delle prove concorsuali del 9 luglio 2024. Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti impugnava la graduatoria originaria, le successive rettifiche, l'atto di attivazione della scelta delle sedi, gli atti di valutazione dei titoli e, in via subordinata, la disposizione del bando relativa alla documentazione delle riserve, lamentando l'omesso riconoscimento del beneficio e chiedendo l'accertamento del diritto alla riserva e alla nomina quale vincitrice.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, confermando nel merito la valutazione già espressa in sede cautelare. Il Collegio ha ritenuto decisivo il mancato possesso, alla data di presentazione della domanda o comunque entro la scadenza del bando, dell'iscrizione negli elenchi del collocamento mirato. L'art. 7, comma 2, della legge n. 68/1999 collega infatti la riserva ai lavoratori disabili iscritti negli elenchi di cui all'art. 8, comma 2, della medesima legge. Coerentemente, l'art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994 richiede che i candidati appartenenti alle categorie protette, una volta conseguita l'idoneità, risultino iscritti negli appositi elenchi e disoccupati sia alla scadenza del termine per la domanda sia al momento dell'immissione in servizio. Il TAR ha richiamato l'orientamento secondo cui l'iscrizione può non essere necessaria al momento dell'assunzione, poiché il disabile non deve rimanere disoccupato nell'attesa dell'immissione in servizio; tuttavia, il requisito deve sussistere almeno al momento della presentazione della domanda. La ricorrente, essendo occupata con contratto a tempo determinato e non essendo iscritta alle liste al momento della domanda, non possedeva tale presupposto. L'amministrazione non poteva quindi riconoscere la riserva in assenza del requisito previsto dalla normativa. Il ricorso, inclusi i motivi aggiunti, è stato respinto; le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia e della costituzione meramente formale dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, l. 12 marzo 1999, n. 68
i lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all'articolo 8, comma 2 [collocamento] della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
La riserva dei posti presuppone l'iscrizione del lavoratore disabile negli elenchi del collocamento mirato; tale requisito deve sussistere almeno al momento della presentazione della domanda di partecipazione.
art. 8, comma 2, l. 12 marzo 1999, n. 68
Individua gli elenchi presso i centri per l'impiego ai quali deve risultare iscritto il lavoratore disabile per beneficiare della riserva.
art. 16, comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
I candidati appartenenti alle categorie previste dalla L. 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l'idoneità, sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'articolo 8 della medesima L. n. 68 del 1999, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.
La norma conferma la necessità dell'iscrizione negli elenchi e del requisito occupazionale nei momenti indicati, fermo restando l'orientamento richiamato dal TAR secondo cui l'iscrizione può non essere richiesta al momento dell'assunzione, ma deve sussistere alla presentazione della domanda.
D.D.G. 2576 del 6 dicembre 2023
Bando del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria; la disposizione relativa alla dichiarazione della riserva non è stata ritenuta lesiva, poiché l'amministrazione ha correttamente applicato i presupposti previsti dalla legge.
Massime di principio
- Il beneficio della riserva dei posti previsto dall'art. 7, comma 2, della legge n. 68/1999 presuppone che il candidato disabile sia iscritto negli elenchi del collocamento mirato di cui all'art. 8, comma 2, della stessa legge almeno alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
- Il requisito dell'iscrizione nelle liste del collocamento mirato può non essere richiesto al momento dell'immissione in servizio, poiché il candidato non deve essere costretto a permanere disoccupato nell'attesa dell'assunzione; tale flessibilità non elimina però la necessità che l'iscrizione sussista alla data della domanda.
- Il mero accertamento dell'invalidità civile non è sufficiente, da solo, a fondare il diritto alla riserva nei concorsi pubblici quando manchi l'iscrizione negli elenchi del collocamento mirato richiesta dalla legge n. 68/1999.
- L'amministrazione non può estendere il beneficio della riserva oltre i presupposti stabiliti dalla normativa di favore, neppure quando la mancata iscrizione sia dipesa dall'occupazione del candidato con un contratto a tempo determinato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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