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Ordinanza

Ordinanza n. 94/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del “provvedimento di esclusione dal test ed ulteriori per l'ingresso al corso ordinario di studi presso la facoltà di medicina di Messina, per i motivi esposti e ove accertata l'illegittimità anche previa disapplicazione del d.m. (MIUR) n. -OMISSIS- confermare la reiterazione del test per il ricorrente; - per accertare ex art 31/I cpa l'obbligo da parte dell'Università di Messina a provvedere circa l'esclusione del ricorrente dalla prova finale per test del semestre filtro”; b) per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento 1. dell'esito negativo del test espletato in data -OMISSIS- su ordine del Presidente del T.A.R. 2. per la riproposizione dell'istanza cautelare, con ulteriori deduzioni sui suoi presupposti, avuto riguardo alle questioni evidenziate dal Collegio nell'ultima camera di consiglio il 14.01.26 e nel seguente provvedimento di diniego dell'istanza cautelare, in ordine al fumus boni juris sulla richiesta disapplicazione od annullamento del d.m. n. -OMISSIS- introduttivo del semestre-filtro, da intendersi quale declaratoria d'illegittimità in via incidentale del d.m. cit, quale atto presupposto all'annullamento del diniego alla partecipazione ai test conclusivi del semestre filtro come in ricorso e dell'esito negativo del test effettuato in esito al decreto presidenziale; 3. per la proposizione di nuove deduzioni nel merito, inerenti l’iniziale esclusione dalle prove finali del semestre-filtro.

Giustizia amministrativa202502531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalle prove conclusive del semestre-filtro per l’accesso al corso di medicina e, con motivi aggiunti, esito negativo del test svolto in esecuzione di un’ammissione cautelare con riserva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’esclusione dal test e dalle ulteriori prove finali per l’ingresso al corso ordinario di studi in medicina, chiedendo anche la reiterazione della prova e l’accertamento dell’obbligo dell’Università di provvedere sull’esclusione. Con motivi aggiunti ha impugnato l’esito negativo del test svolto in data indicata nel provvedimento, eseguito in seguito all’ammissione con riserva disposta con decreto monocratico, e ha riproposto la domanda cautelare, deducendo l’illegittimità, anche incidentale mediante disapplicazione, del decreto ministeriale istitutivo del semestre-filtro, nonché ulteriori vizi relativi all’iniziale esclusione e alla regolarità della prova, inclusa la mancata effettuazione di controlli. Ha inoltre contestato la mancata concessione di misure compensative durante il test, quali calcolatrice, tutor lettore e tutor scrittore, oltre al tempo aggiuntivo.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza di fumus boni iuris. Ha richiamato le ragioni già poste a fondamento della precedente ordinanza cautelare di rigetto, non impugnata: il mancato rispetto della soglia minima di frequenza richiesta dal decreto ministeriale e i dubbi sulla disapplicabilità del decreto stesso. Quanto alle misure compensative, il Collegio ha ritenuto non adeguatamente supportata, in sede cautelare, la contestazione del ricorrente. Dopo l’ammissione con riserva, l’Università aveva confermato la concessione del solo tempo aggiuntivo del 30%, determinata sulla base della documentazione sanitaria prodotta e coerente con il decreto ministeriale applicabile. Le ulteriori misure richieste non erano state concesse anche perché una nota ministeriale ne escludeva la concedibilità e la documentazione prodotta non conteneva una specifica diagnosi o prescrizione idonea, non proveniva da struttura sanitaria pubblica locale o da ente accreditato e, comunque, indicava soltanto una possibile riduzione quantitativa dell’elaborato o l’uso di mappe concettuali e sintesi; il tempo supplementare era stato invece accordato, mentre mappe e sintesi risultavano interdette dal decreto ministeriale. Inoltre, le determinazioni dell’Università comunicate al ricorrente non erano state oggetto di specifica impugnazione. Le censure sugli ulteriori vizi della prova e sui dedotti omessi controlli sono state ritenute inammissibili per carenza di interesse concreto, poiché il loro eventuale accoglimento non avrebbe comunque consentito l’ammissione al test o il suo superamento, essendo già decisivi il mancato rispetto dell’obbligo di frequenza e il mancato superamento della prova svolta in esecuzione della misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; l’istanza è stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris.

  • art. 31 c.p.a.

    Invocato dal ricorrente per ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’Università di provvedere sull’esclusione.

  • art. 3, comma 1, l. 104/1992

    La certificazione di invalidità ai sensi della disposizione è stata considerata dall’Università per determinare le misure compensative, con concessione del tempo aggiuntivo del 30%.

  • d.m. 14 novembre 2025

    Il decreto ministeriale stabilisce, secondo quanto rilevato dal Collegio, la soglia minima di frequenza, disciplina il semestre-filtro e le modalità della prova, comprese le misure compensative e il divieto di utilizzare mappe concettuali e sintesi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mancata dimostrazione del rispetto di un requisito preliminare previsto dalla disciplina di accesso, quale una soglia minima obbligatoria di frequenza, può escludere il fumus boni iuris della domanda di ammissione o di reiterazione della prova, anche quando siano dedotti vizi ulteriori della procedura.
  • La contestazione delle misure compensative durante una prova selettiva richiede un adeguato supporto documentale e deve confrontarsi sia con la disciplina ministeriale applicabile sia con la specificità e provenienza della documentazione sanitaria prodotta.
  • Le determinazioni amministrative relative alle misure compensative, se autonomamente comunicate e non specificamente impugnate, non possono essere utilmente contestate soltanto in via incidentale nell’ambito dell’impugnazione dell’esito della prova.
  • Sono inammissibili per carenza di interesse le censure relative a vizi della prova il cui eventuale accoglimento non potrebbe produrre l’utilità richiesta, quando restino comunque ostativi un requisito preliminare non posseduto o il mancato superamento della prova.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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