Cassazione Civile, Ordinanza n. 05465/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata della lite tributaria e della mancata istanza di trattazione entro il termine previsto; ha quindi dichiarato estinto il processo. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. Non è stata quindi esaminata nel merito la questione sull'indeducibilità degli accantonamenti per rischi su crediti.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES per l'anno d'imposta 2010, con recupero a tassazione di interessi e sanzioni, nel quale l'Ufficio aveva disconosciuto una variazione in diminuzione esposta nel modello dichiarativo, ritenendo indeducibili accantonamenti per rischi su crediti pari a euro 1.235.105,00, in particolare con riferimento alla prima delle diciotto quote indicate dalla contribuente. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva confermato la decisione. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione. Tuttavia, nelle more è stata depositata domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, con indicazione di importo dovuto pari a zero, e l'Avvocatura dello Stato ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Poiché è decorso il termine del 31 dicembre 2020 senza istanza di trattazione, la Corte ha rilevato la sopravvenuta estinzione del processo.
Norme richiamate
È richiamato quale base normativa della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; la presentazione della domanda rileva ai fini della cessazione/estinzione del processo in caso di mancata prosecuzione nei termini.
conv. del d.l. n. 119 del 2018
È citata solo come legge di conversione del decreto-legge sulla definizione agevolata.
Le spese del processo estinto per definizione agevolata sono poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di definizione agevolata della controversia tributaria pendente, ove prevista dalla legge e accompagnata dall'inerzia processuale successiva nel termine stabilito, comporta l'estinzione del processo senza pronuncia sul merito.
- Quando la lite si chiude per effetto della definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale dettata dalla normativa sulla definizione, con imputazione alle parti che le hanno anticipate.
- In presenza di una causa estintiva sopravvenuta che assorbe il giudizio, la Corte di cassazione non esamina le censure di merito proposte con il ricorso.
Come è indicizzato
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