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Sentenza

Sentenza n. 99/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 3455/2021 emessa dal Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile, pubblicata in data 30.11.2021 (rep. n. 4909/2021 dell’1.12.2021).

Giustizia amministrativa202500575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Comune di Vietri sul Mare della sentenza civile di condanna al pagamento di euro 24.645,24 oltre interessi legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza del Comune a una sentenza del Tribunale di Salerno – Sezione civile, passata in giudicato, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di euro 24.645,24 oltre interessi legali. Ha dedotto la notifica della sentenza al Comune, il rilascio della formula esecutiva, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione all’amministrazione e la persistente mancata esecuzione. Ha chiesto anche il rimborso di euro 768,75 versati per l’imposta di registrazione della sentenza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito. Nel corso della camera di consiglio la ricorrente ha dichiarato che il Comune aveva infine pagato quanto dovuto, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la ricorrente aveva ottenuto l’integrale soddisfazione del proprio interesse sostanziale mediante il pagamento di quanto dovuto in esecuzione della sentenza civile. Non è stata quindi adottata alcuna ulteriore misura di ottemperanza né è stato nominato il commissario ad acta. Le spese di giudizio sono state compensate in considerazione dell’esito del giudizio. La sentenza dispone che il provvedimento sia eseguito dall’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza

    Il ricorso per ottemperanza è stato utilizzato per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato recante una condanna al pagamento da parte di un’amministrazione pubblica.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo risultante dal titolo esecutivo e il ricorrente ottiene la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • L’integrale adempimento dell’obbligo di pagamento rende non necessarie ulteriori misure di esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta.
  • La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione dell’interesse azionato può giustificare la compensazione delle spese di giudizio, secondo la valutazione del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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