Sentenza del 05/11/2015 n. 1144 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Redditometro - Presunzione di capacità contributiva - Superamento - Prova contraria - Estratti conti e fatture per lavori - Partecipazione alle spese da parte del coniuge convivente con autonomo reddito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la presunzione di capacità contributiva derivante dal redditometro, sostenendo che le spese considerate dall’Amministrazione non riflettessero redditi non dichiarati. A sostegno della propria posizione ha prodotto estratti conto bancari attestanti movimentazioni di denaro utilizzate per l’acquisto di un immobile, nonché documentazione relativa a prestazioni lavorative fatturate e non pagate, il cui valore era stato in parte compensato con il prezzo dell’immobile. È stato inoltre valorizzato il contributo economico del coniuge convivente, titolare di un reddito autonomo e partecipante alle spese familiari.
La decisione
La Commissione ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo idonea la prova contraria fornita a superare la presunzione derivante dall’applicazione del redditometro. Gli estratti conto, le fatture relative alle prestazioni lavorative e la partecipazione del coniuge alle spese hanno dimostrato che la capacità di sostenere gli esborsi non derivava necessariamente da redditi occultati del contribuente. L’accertamento relativo agli anni 2006 e 2007 è stato quindi contestato con esito favorevole al contribuente.
Norme richiamate
Disciplina dell’accertamento sintetico mediante redditometro
Le spese e gli elementi indicativi di capacità contributiva possono fondare una presunzione relativa di maggiore reddito, ma il contribuente può superarla dimostrando la provenienza delle somme da fonti diverse da redditi imponibili non dichiarati.
Massime di principio
- La presunzione del redditometro non è assoluta: il contribuente può superarla fornendo documentazione concreta, coerente e tracciabile sulla provenienza delle somme utilizzate.
- Gli estratti conto bancari possono costituire prova contraria rilevante quando consentono di collegare chiaramente i movimenti finanziari alle spese contestate.
- La compensazione tra il prezzo di un bene e il corrispettivo di prestazioni lavorative fatturate può spiegare la disponibilità economica, anche se le fatture non risultano ancora pagate in denaro.
- Nel valutare la capacità di spesa del nucleo familiare può assumere rilievo il reddito autonomo del coniuge convivente e il suo contributo alle spese comuni; non è necessariamente richiesta una prova analitica di ogni singolo esborso sostenuto dal coniuge.
- La prova contraria deve essere valutata nel suo complesso e deve risultare plausibile, documentata e compatibile temporalmente con gli acquisti o le spese contestate.
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