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Sentenza

Sentenza del 27/02/2015 n. 4061 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il rigetto della richiesta di rimborso IRAP versata per gli anni 2004 e 2005, sostenendo che mancasse il presupposto dell'attività autonomamente organizzata previsto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2. Contestava inoltre la motivazione della CTR, ritenendo che avesse erroneamente valorizzato il reddito prodotto come criterio sufficiente per l'assoggettamento all'IRAP e lamentando il contrasto con una precedente pronuncia favorevole relativa ad altre annualità. La Corte ha però ritenuto inammissibili entrambi i motivi per la formulazione inadeguata dei quesiti di diritto richiesti dall'art. 366-bis c.p.c.: il primo era generico e non individuava con precisione la regola giuridica violata; il secondo muoveva da una ricostruzione inesatta della motivazione della CTR, che aveva considerato anche l'incidenza delle spese di produzione e non soltanto l'ammontare del reddito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito la sussistenza o meno del presupposto impositivo IRAP. È stata quindi confermata, in via processuale, la decisione della CTR di Milano che aveva respinto la domanda di rimborso relativa agli anni 2004 e 2005. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.100 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2

    un'attività autonomamente organizzata

    La norma individua il presupposto dell'IRAP nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata. Nel caso concreto la Corte non ha deciso se tale presupposto fosse effettivamente esistente, poiché ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetti nella formulazione dei quesiti.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione temporale, imponeva che i motivi contenessero quesiti di diritto specifici, idonei a sintetizzare la questione controversa e a consentire alla Cassazione di enunciare una regola giuridica applicabile anche a casi ulteriori. Quesiti generici o fondati su una ricostruzione inesatta della sentenza impugnata determinano l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 370, comma 1, c.p.c.

    La costituzione dell'Agenzia delle Entrate è avvenuta esclusivamente ai fini della partecipazione all'udienza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di Cassazione è essenziale formulare motivi e quesiti in modo specifico, collegandoli puntualmente alla motivazione della sentenza impugnata e indicando quale concreta regola di diritto sarebbe stata violata.
  • Un ricorso può essere dichiarato inammissibile senza esame del merito anche quando la questione sostanziale, come l'assenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP, potrebbe essere astrattamente fondata.
  • Per valutare l'assoggettamento all'IRAP di un professionista non è sufficiente considerare il reddito prodotto: devono essere esaminati, nel loro complesso, l'organizzazione dell'attività, l'impiego di beni e servizi e l'incidenza delle spese di produzione.
  • La precedente decisione favorevole relativa ad altre annualità non determina automaticamente il diritto al rimborso per periodi diversi, soprattutto se la situazione organizzativa o gli elementi probatori possono differire.
  • Nel ricorso per Cassazione occorre rappresentare fedelmente il contenuto della sentenza impugnata; attribuire al giudice di merito una motivazione diversa da quella effettivamente adottata rende il motivo inidoneo.

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