Sentenza del 04/05/2016 n. 8842 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Lombardia che aveva annullato il recupero fiscale relativo agli aiuti di Stato fruiti dalla società e dai soci. La CTR aveva ritenuto che la cessazione degli aiuti, prevista dalla normativa nazionale di attuazione della decisione europea, operasse solo per il futuro e che gli aiuti già concessi costituissero un diritto acquisito. L'Agenzia ha sostenuto invece che la decisione della Commissione europea imponeva anche il recupero degli aiuti già erogati, in quanto dichiarati illegittimi e incompatibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la decisione 2005/315/CE e la normativa nazionale di attuazione imponessero non solo l'interruzione futura del regime agevolativo, ma anche il recupero effettivo degli aiuti già fruiti. È stata esclusa l'esistenza di un diritto acquisito dei beneficiari e non è stata ritenuta configurabile una violazione della buona fede del contribuente, poiché l'aiuto era illegittimo sin dall'origine. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
D.L. n. 282 del 2002, art. 5-sexies, convertito nella L. n. 27 del 2003
È la disposizione sulla base della quale erano stati fruiti gli aiuti di Stato successivamente qualificati come illegittimi e incompatibili.
L. n. 29 del 2006, art. 24
I beneficiari dovevano presentare un'attestazione con gli elementi necessari per individuare l'aiuto illegittimamente fruito ed effettuare il versamento degli importi corrispondenti alle imposte omesse.
La norma attua la decisione europea e impone il recupero delle agevolazioni già utilizzate, non limitandosi a interrompere il regime agevolativo per il futuro.
Decisione della Commissione europea 2005/315/CE del 20 ottobre 2004, art. 5, n. 3
Qualifica le misure come aiuti di Stato illegittimi e impone all'Italia di recuperarli senza indugio presso i beneficiari.
Art. 249 CE
Impone agli Stati membri di adottare tutte le misure idonee ad assicurare l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione europea.
Art. 366, comma 1, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è ammissibile quando espone in modo chiaro e sufficientemente completo i fatti di causa; non è necessario riprodurre ogni questione trattata nei precedenti gradi, soprattutto se non rilevante per il ricorrente.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Riguarda la denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha esaminato il motivo relativo all'errata interpretazione della disciplina di recupero degli aiuti.
Massime di principio
- Quando la Commissione europea dichiara un'agevolazione incompatibile con il mercato comune e ordina il recupero, lo Stato deve recuperare anche gli aiuti già concessi, non soltanto interrompere il beneficio per il futuro.
- Il beneficiario non può invocare normalmente un diritto acquisito o la buona fede per conservare un aiuto dichiarato illegittimo sin dall'origine, poiché prevale il principio di effettività del diritto dell'Unione europea.
- La normativa nazionale che attua una decisione europea di recupero deve essere interpretata nel senso più idoneo a garantire il recupero integrale ed effettivo delle somme o delle imposte non versate.
- In caso di cassazione con rinvio, la Corte non definisce necessariamente l'importo dovuto: annulla la decisione precedente e rimette la causa al giudice di merito, che dovrà riesaminare la controversia applicando i principi stabiliti dalla Cassazione.
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