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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20405/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dal rigetto, da parte della Commissione territoriale, della domanda di protezione internazionale proposta da un cittadino straniero; il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso avverso tale decisione. Il richiedente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva preliminarmente un vizio della procura speciale apposta in calce al ricorso. La procura, infatti, pur recando l'autenticazione della firma e l'indicazione della data, non contiene la certificazione del difensore circa la data di rilascio in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato, come richiesto dall'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 per i ricorsi in materia di protezione internazionale. Il ricorrente sosteneva, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, che fosse sufficiente un'unica asseverazione del difensore, tale da rendere esplicito che la procura fosse stata rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento, e che nel caso concreto tale requisito fosse soddisfatto; la Corte ha però ritenuto che nel caso di specie mancasse comunque la certificazione richiesta, con conseguente inammissibilità del ricorso. In base alla proposta di definizione anticipata confermata dalla decisione finale, la Corte ha inoltre applicato la sanzione di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e disponendo l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto della certificazione della data di rilascio della procura speciale, requisito imposto a pena di inammissibilità dall'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008. Ha ritenuto che la procura in calce al ricorso contenesse solo l'autenticazione della firma e l'indicazione della data, ma non la necessaria certificazione del difensore sulla posteriorità del rilascio rispetto alla comunicazione del decreto impugnato. Ha inoltre confermato la definizione anticipata del giudizio e, in applicazione dell'art. 96, comma 4, c.p.c., ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre a dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008

    "la procura alla liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato"; "a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"

    Nei ricorsi per cassazione avverso le decisioni in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve essere conferita dopo la comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità; la mancanza della certificazione comporta inammissibilità.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato in comparazione con le ordinarie ipotesi di procura speciale, rispetto alle quali l'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 introduce un requisito di specialità ulteriore.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato in comparazione con le ordinarie ipotesi di procura speciale per il ricorso per cassazione, rispetto alle quali la disciplina sulla protezione internazionale è più rigorosa.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Utilizzato per la proposta di definizione anticipata del giudizio, poi confermata dalla decisione finale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla memoria del ricorrente depositata dopo la proposta di definizione anticipata.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Richiamato nella spiegazione della nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 sulla condanna per lite temeraria nelle ipotesi di conformità tra proposta e decisione finale.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, in quanto la decisione ha confermato la proposta di definizione anticipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto, ove applicabile.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale è soggetta a un requisito formale rafforzato: deve risultare in modo esplicito la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • L'autenticazione della firma del conferente non equivale, da sola, alla certificazione della data di rilascio della procura richiesta dall'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008.
  • La certificazione della posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del decreto è un adempimento distinto e necessario, non surrogabile da un rilascio postumo della certificazione stessa.
  • Nelle ipotesi in cui la Corte definisca il giudizio in conformità alla proposta anticipata, trova applicazione la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale presidio contro l'abuso del processo.
  • In sede di legittimità sono ammissibili forme procedurali più rigorose, specie quando le parti sono assistite da difensori specializzati, senza che ciò integri di per sé violazione dell'art. 6 CEDU.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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