Cassazione Penale, Sentenza n. 12802/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il delitto previsto dall'art. 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deducendo principalmente: (i) vizio di motivazione e violazione dell'art. 131-bis c.p. per non aver valutato la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto alla luce della condotta successiva (in particolare la rateizzazione e l'adempimento parziale/integrale del debito tributario) come previsto dalla normativa aggiornata; (ii) vizio di motivazione e violazione degli artt. 3 e 12-bis d.lgs. n. 74/2000 in relazione alla confisca disposta in via diretta, con mancato accertamento del nesso di pertinenzialità e mancata considerazione della natura impignorabile/solo parzialmente pignorabile delle somme di natura pensionistica; (iii) violazione dell'art. 545 c.p.c. e violazione dei criteri di proporzionalità (artt. 27 e 42 Cost., art. 1 Prot. 1 CEDU) in ordine alla misura dell'ablazione patrimoniale; (iv) vizio di motivazione nella determinazione della pena ai sensi degli artt. 132-133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (vizio di motivazione connesso alla mancata applicazione/valutazione prevalente degli indici introdotti dall'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74/2000, attuato con d.lgs. n. 87/2024) e per questo motivo ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. Le censure successive sono state assorbite dall'accoglimento del primo motivo. In sintesi: il ricorso è stato accolto in parte, con conseguente annullamento e rinvio; la Corte ha richiamato la necessità che il giudice d'appello valuti in termini specifici e prevalenti la condotta successiva (rateizzazione, pagamenti effettuati, residuo del debito) ai fini della possibile esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nel settore dei reati tributari.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Disposizione che disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto; richiede valutazione delle circostanze del fatto e della condotta dell'imputato, inclusa la condotta successiva, ma la sua applicazione nel settore tributario è stata integrata e qualificata dalla normativa speciale (art. 13 d.lgs. n. 74/2000).
art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
"Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria; c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14."
Introdotto dal d.lgs. n. 87/2024: attribuisce prevalenza, nella valutazione della particolare tenuità nei reati tributari, a specifici indici collegati al recupero tributario (rateizzazione, pagamenti, debito residuo, situazione di crisi), imponendo al giudice di considerare questi elementi con rilievo speciale rispetto agli ordinari criteri di gravità.
d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87
Provvedimento attuativo della legge delega che ha introdotto, tra l'altro, il comma 3-bis all'art. 13 del d.lgs. n. 74/2000, dando rilevanza specifica ai comportamenti estintivi (rateizzazione, pagamenti) nella valutazione della rilevanza penale dei fatti tributari.
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Disciplina che, a certe condizioni (piano di rateizzazione in corso e regolarità dei pagamenti), esclude il sequestro dei beni finalizzato alla confisca, in linea con la finalità recuperatoria della normativa tributaria.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della gravità del fatto; rilevante per confrontare la non esiguità del danno o del pericolo con gli elementi che possono far propendere per la particolare tenuità.
art. 545 cod. proc. civ.
Prevede limiti alla pignorabilità di somme necessarie all'esistenza dell'obbligato (es. retribuzioni, pensioni), principio invocato dal ricorrente per sostenere la parziale pignorabilità/sequestrabilità delle somme confiscate; la giurisprudenza ha richiamato tale disciplina anche in relazione alla confisca per equivalente.
artt. 27 e 42 Cost.
Principi costituzionali richiamati dal ricorrente in tema di proporzionalità della pena e di tutela della proprietà personale/genetica dell'ablazione patrimoniale; la Corte richiama il principio di adeguatezza e proporzionalità nelle misure ablative.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Tutela del diritto di proprietà; può essere invocato in relazione alla proporzionalità e ragionevolezza delle misure di confisca/ablazione patrimoniale.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 22076 del 13/3/2025 (Meo)
Decisione recente richiamata dalla Corte che già sottolinea l'esigenza di dare specifico rilievo alla condotta successiva (pagamenti/rateizzazioni) nei reati tributari, coerente con l'interpretazione del comma 3-bis dell'art. 13 d.lgs. n. 74/2000.
Massime di principio
- Nei reati tributari successivi all'entrata in vigore del d.lgs. n. 87/2024 il giudice deve valutare in modo prevalente, ai fini della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), gli specifici indici previsti dall'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74/2000 (rateizzazione, pagamenti effettuati, debito residuo, situazione di crisi).
- La prova e la documentazione della rateizzazione e dei pagamenti effettuati dopo il fatto sono elementi decisivi: se le somme versate coprono una percentuale rilevante del debito, ciò può portare, per espressa previsione normativa, al riconoscimento della particolare tenuità e dunque all'esclusione della punibilità.
- La mancata considerazione specifica e motivata di tali elementi da parte del giudice d'appello costituisce vizio di motivazione rilevante in Cassazione e può determinare l'annullamento della sentenza con rinvio.
- Quanto alle misure ablative (sequestro/confisca), il giudice deve accertare il nesso di pertinenzialità tra bene e reato e rispettare i limiti di pignorabilità/impignorabilità (es. somme di natura pensionistica) e il principio di proporzionalità; l'esistenza di un piano di rateizzazione regolare può incidere anche sulla non applicabilità o sulla modulazione delle misure cautelari/ablative.
- In fase difensiva è strategico produrre e documentare tempestivamente atti amministrativi che attestino piani di rateizzazione, pagamenti effettuati e situazione del debito residuo, nonché ogni elemento che dimostri la natura delle somme presenti in conto (es. accrediti pensionistici), poiché questi elementi hanno rilievo prevalente nella valutazione della tenuità.
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