Ordinanza n. 2777/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione –Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 48426 del 02.12.2024 nonché della richiesta di integrazione ex art. 10 bis l. 241/90 del 10.09.2024; -a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Spagna rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul sostegno; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Spagna relativamente al percorso di specializzazione sul sostegno, unitamente alla richiesta di integrazione ex art. 10-bis l. 241/1990
Esito
Favorevole al ricorrente (docente aspirante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha concluso negativamente il procedimento relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Spagna per la specializzazione sul sostegno, nonché la precedente richiesta di integrazione procedimentale ex art. 10-bis l. 241/1990, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso. La domanda cautelare è stata esaminata in relazione all'imminente scadenza del termine per presentare le domande di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali di istituto per il biennio 2026/2027-2027/2028.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, confermando il precedente decreto presidenziale n. 1626/2026 che aveva sospeso il provvedimento di diniego. La sospensione è disposta ai soli fini dell'inserimento, con riserva, della ricorrente nelle graduatorie provinciali di istituto per il biennio 2026/2027-2027/2028. L'ordinanza non definisce il merito della controversia e fissa l'udienza pubblica del 3 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali in materia.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il provvedimento impugnato era preceduto da una richiesta di integrazione procedimentale richiamata dalla ricorrente; l'ordinanza non formula una valutazione specifica sulla sua legittimità.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare collegiale è stata esaminata e accolta, con conferma del decreto presidenziale e sospensione del diniego ai fini dell'inserimento con riserva nelle graduatorie.
OM 16 febbraio 2026
L'ordinanza considera il termine del 16 marzo 2026 per la presentazione delle domande di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie, quale elemento di urgenza cautelare.
Massime di principio
- Quando l'imminente scadenza del termine per l'inserimento o l'aggiornamento nelle graduatorie scolastiche rischia di rendere inutile la tutela giurisdizionale, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente il diniego del riconoscimento di una formazione professionale conseguita all'estero, limitando gli effetti all'inserimento con riserva.
- La sospensione cautelare disposta ai fini dell'inserimento con riserva nelle graduatorie non anticipa la decisione sul merito del riconoscimento della formazione professionale estera, che resta demandata all'udienza di merito.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti sulla questione controversa, le spese della fase cautelare possono essere compensate.
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