Sentenza del 21/02/2019 n. 934 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Redditi Irpeg-Ires-Irap - Applicabilità alla fattispecie del c.d. raddoppio dei termini dell'accertamento per Irpeg-Ires - Riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale - Sussiste - Non applicazione del c.d. raddoppio dei termini anche per l' Irap.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto il raddoppio dei termini per l'accertamento relativo all'Irpeg-Ires, in presenza di fatti astrattamente comportanti l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva denuncia o dall'esercizio dell'azione penale. Il raddoppio è stato invece escluso per l'IRAP, in quanto la disciplina penale richiamata non presidia le violazioni relative a tale imposta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità del raddoppio dei termini ordinari per l'accertamento fiscale, previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 per i redditi soggetti a Irpeg-Ires, quando siano riscontrati fatti che comportano l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p. e del d.lgs. n. 74/2000. Secondo l'orientamento della Cassazione, il raddoppio opera per il solo riscontro di fatti penalmente rilevanti, senza che sia necessaria l'effettiva presentazione della denuncia o l'avvio dell'azione penale. Tale meccanismo, tuttavia, non è applicabile all'IRAP, poiché le violazioni della relativa disciplina non sono assistite da sanzioni penali e l'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 non può essere esteso a tale imposta.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 223/2006, art. 37, commi 24-26
Ha introdotto la disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di violazioni con rilevanza penale.
d.P.R. n. 600/1973, art. 43
Consente il raddoppio dei termini di accertamento per le imposte sui redditi quando siano riscontrati fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale; la norma non è applicabile all'IRAP.
d.P.R. n. 633/1972, art. 57
Disciplina i termini di accertamento in materia di IVA, secondo una logica analoga a quella prevista per le imposte sui redditi.
Art. 331 c.p.p.
Prevede l'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio quando acquisiscono notizia di un reato perseguibile d'ufficio.
Decreto legislativo n. 74/2000
Individua i principali reati tributari la cui possibile configurabilità può giustificare il raddoppio dei termini per le imposte cui tale meccanismo è applicabile.
Massime di principio
- Per le imposte sui redditi, il raddoppio dei termini può operare già sulla base del riscontro di fatti astrattamente riconducibili a un reato tributario; non è necessario che la denuncia penale sia stata effettivamente presentata o che sia iniziato un procedimento penale.
- L'Amministrazione deve comunque indicare e motivare i fatti dai quali deriva l'obbligo di denuncia: non è sufficiente un richiamo generico alla possibile rilevanza penale della condotta.
- Il raddoppio dei termini non si estende automaticamente a ogni tributo accertato nello stesso atto. Per l'IRAP, in particolare, non opera perché le violazioni della relativa disciplina non sono assistite da sanzioni penali.
- In presenza di un accertamento cumulativo riguardante imposte sui redditi e IRAP, occorre valutare separatamente la tempestività dell'accertamento per ciascun tributo: il termine può essere raddoppiato per Irpeg-Ires, ma resta ordinario per l'IRAP.
- La verifica della sussistenza del raddoppio deve essere condotta alla luce della disciplina vigente nel periodo d'imposta interessato e delle norme transitorie applicabili.
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