Cassazione Penale, Sentenza n. 23376/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo del detenuto e autorizzato l'acquisto, al sopravvitto, di farina e lievito. Hanno dedotto (1) eccesso di potere giurisdizionale del Tribunale perché non sarebbe stata allegata una lesione attuale e grave di diritti soggettivi (si tratterebbe di lamentele sulla regolamentazione interna); (2) falsa applicazione del principio di non discriminazione in quanto il confronto invocato non sarebbe omogeneo se non riferito alla stessa collettività carceraria; (3) violazione/artificio di interpretazione dell'art. 41-bis Ord. pen., comma 2‑quater, lett. a) e c), in quanto il divieto di introduzione di farina e lievito sarebbe giustificato da esigenze di ordine e sicurezza (sostanze potenzialmente infiammabili) e il Tribunale avrebbe illogicamente disconosciuto tale ratio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che la limitazione imposta dalla Direzione carceraria (divieto di acquisto di farina e lievito) rientri nella potestà organizzativa dell'Amministrazione ed è plausibilmente motivata da esigenze di ordine e sicurezza (rischio di infiammabilità) e non è sproporzionata né irragionevole. La Corte ha inoltre affermato che il divieto non lede il diritto ad un'alimentazione sana e alla salute, posto che il vitto fornito dall'Amministrazione è conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali. Non sussiste neppure una discriminazione ingiustificata, atteso che nello stesso istituto (Nuoro) il divieto vige anche per i detenuti comuni; le differenze tra istituti non sono di per sé illegittime perché dipendono dall'adattamento delle regole al contesto concreto. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato giurisdizionale: il rimedio ex artt. 35‑bis e 69 Ord. pen. tutela posizioni giuridiche qualificate come "diritto" solo se sussiste un attuale e grave pregiudizio; altrimenti le scelte organizzative dell'Amministrazione, se ragionevoli e proporzionate, sono legittime.
Norme richiamate
Art. 41‑bis, comma 2‑quater, lett. a) e c), Ordinamento penitenziario
La norma consente misure di disciplina e sicurezza per i detenuti in regime speciale; la Corte ha ritenuto che il divieto di introdurre farina e lievito sia conforme alla finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza, essendo basato su plausibili ragioni organizzative (pericolo di infiammabilità) e non configurando di per sé una violazione del diritto all'alimentazione.
Artt. 35‑bis e 69, comma 6, lett. b), Ordinamento penitenziario
Il rimedio giurisdizionale davanti alla magistratura di sorveglianza tutela posizioni soggettive qualificate come "diritto" quando è dimostrabile un attuale e grave pregiudizio; le scelte organizzative dell'Amministrazione sono sindacabili solo nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità.
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2018
Richiamata per il principio che limitazioni irragionevoli o eccessivamente afflittive alla condizione detentiva offendono il senso di umanità; la Corte di Cassazione però ha ritenuto che, nel caso concreto, la restrizione non raggiunge tale livello essendo giustificata da esigenze di sicurezza e compatibile con la tutela della salute e dell'alimentazione.
Massime di principio
- Le scelte organizzative della Direzione carceraria rientrano nella sua sfera di competenza e sono sindacabili dal giudice solo se irragionevoli, sproporzionate o causanti un attuale e grave pregiudizio a diritti qualificati come "diritto".
- Il diritto a un'alimentazione sana e il diritto alla salute sono protetti, ma non impediscono all'Amministrazione di imporre divieti su beni non essenziali (es. farina, lievito) se tali divieti sono proporzionati alle esigenze di ordine e sicurezza e il vitto fornito è conforme alle tabelle nutrizionali.
- La nozione di discriminazione richiede un confronto omogeneo: per valutare la disparità di trattamento va preso a riferimento il medesimo istituto o ambito territoriale; differenze tra carceri diverse non costituiscono automaticamente discriminazione se motivate da ragioni contestuali.
- Per ottenere tutela giudiziale ex artt. 35‑bis e 69 Ord. pen. il detenuto deve dimostrare un "attuale e grave pregiudizio" alla sua posizione qualificata come diritto; mere lamentele sulla regolamentazione interna non sono generalmente sufficienti.
- Il regime speciale (es. 41‑bis) non garantisce automaticamente uno standard nazionale uniforme in materia di beni acquistabili al sopravvitto: le tabelle vittuarie e le regole possono variare in funzione delle specificità dell'istituto e del territorio, purché rispettino ragionevolezza e proporzionalità.
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