Cassazione Civile, Ordinanza n. 23537/2025 del 19/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme dovute in relazione a un rapporto qualificato come contratto di fornitura di materiale e nolo di attrezzature per la manutenzione stradale. La società ingiunta ha proposto opposizione, sostenendo in appello e poi in cassazione che il rapporto non fosse un autonomo contratto di fornitura, ma si inserisse in un più ampio programma negoziale composto da subappalto, fornitura e distacco di dipendenti, stipulati in stretta contiguità temporale e finalizzati ad aggirare il limite massimo di subappalto previsto per gli appalti pubblici, senza la necessaria autorizzazione della stazione appaltante. Ha inoltre dedotto la nullità del contratto per violazione della disciplina sui subappalti e per mancata clausola di tracciabilità finanziaria. La sentenza impugnata aveva invece ritenuto che si trattasse di un vero contratto di fornitura tra privati, distinto dal precedente subappalto, e che la documentazione prodotta dalla creditrice non fosse stata specificamente contestata. In cassazione la ricorrente ha censurato l'interpretazione del contratto e la mancata considerazione del collegamento negoziale tra i diversi accordi, denunciando violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e dell'art. 115 c.p.c., oltre a vizio motivazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, sotto l'apparente deduzione di violazione dei criteri ermeneutici e di vizio di motivazione, mirasse in realtà a una rivalutazione del merito e a una diversa lettura delle risultanze di fatto. In particolare, la ricorrente non aveva specificato quali canoni interpretativi fossero stati violati né aveva trascritto adeguatamente il contenuto delle pattuizioni rilevanti; si era limitata a contrapporre la propria interpretazione a quella della Corte d'appello, la quale aveva dato una motivazione chiara e coerente nel qualificare il rapporto come contratto di fornitura autonomo e nel escludere la nullità invocata. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese, a un'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione di tale norma non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; nel caso concreto la censura era in realtà una richiesta di riesame del merito.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione del contratto è indagine di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici se questi sono specificamente individuati e se si indica in che modo il giudice se ne è discostato.
art. 1363 c.c.
Richiamato unitamente agli altri criteri ermeneutici; la censura deve riguardare specifiche regole interpretative violate, non la sola difformità del risultato interpretativo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge può essere dedotta contro l'interpretazione del contratto solo nei limiti del mancato rispetto dei canoni legali di ermeneutica, non per contestare il merito della ricostruzione del giudice.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non la mera insufficienza della motivazione.
art. 96, comma 3, c.p.c.
In presenza di conferma della proposta di definizione anticipata, la Corte ha applicato la condanna a una somma equitativa a favore della controparte, quale presidio contro l'abuso del processo.
art. 96, comma 4, c.p.c.
La Corte ha applicato anche la condanna al pagamento di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti i presupposti dell'abuso del processo.
art. 380 bis c.p.c.
La decisione è intervenuta in sede di definizione anticipata del ricorso; la conferma della proposta ha inciso anche sulla statuizione ex art. 96 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
art. 118, comma 11, d.lgs. n. 163 del 2006
Richiamato come parametro della disciplina del subappalto nel periodo rilevante, ma la Corte ha escluso che il contratto controverso vi rientrasse.
art. 1, comma 1, l. n. 192 del 1998
Utilizzato per distinguere la subfornitura dal subappalto; il rapporto in esame è stato qualificato come fornitura di materiale.
art. 3 l. n. 136 del 2010
La clausola di tracciabilità finanziaria è stata ritenuta non applicabile, poiché il rapporto oggetto di causa non era un appalto pubblico tra le parti.
art. 21 l. n. 646 del 1982
Invocato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità del programma negoziale, ma la Corte non ha accolto la tesi per mancata dimostrazione del collegamento negoziale illecito.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo indicando specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice se ne è discostato.
- Non è ammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove o a contrapporre una diversa lettura delle pattuizioni.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai soli casi di anomalia motivazionale radicale, non essendo più consentita la censura di mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione.
- Chi eccepisce la nullità di un contratto per collegamento negoziale elusivo o per violazione di limiti pubblicistici deve allegare e provare in modo puntuale il programma unitario e la funzione elusiva dell'insieme negoziale.
- La distinzione tra subappalto e fornitura/subfornitura va compiuta in base alla concreta struttura dell'obbligazione assunta: è decisiva la natura della prestazione e non la mera prossimità temporale di più contratti tra le stesse parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23516/2025 del 19/08/2025
- ordinanza_civile · 19 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23519/2025 del 19/08/2025
- ordinanza_civile · 19 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23520/2025 del 19/08/2025
- ordinanza_civile · 19 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23523/2025 del 19/08/2025
- ordinanza_civile · 19 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23524/2025 del 19/08/2025
- ordinanza_civile · 19 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23526/2025 del 19/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →