Sentenza del 12/06/2017 n. 3368 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Atti relativi ad operazioni soggette ad IVA - Principio di alternatività - Esenzione IVA - Soggezione all'imposta proporzionale di registro - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale. È stato affermato che gli atti rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, anche quando l'operazione sia esente da IVA, non devono scontare l'imposta di registro proporzionale in ragione del principio di alternatività.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta di registro ad atti relativi a operazioni di finanziamento rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, ma concretamente esenti da tale imposta. Il punto centrale è il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: occorre stabilire se l'esenzione IVA consenta comunque di applicare l'imposta di registro in misura proporzionale.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131/1986, art. 5
La norma disciplina gli atti soggetti a registrazione e deve essere coordinata con il principio di alternatività rispetto all'IVA.
d.P.R. n. 131/1986, art. 40
La disposizione esprime il principio secondo cui gli atti soggetti all'IVA, anche se esenti, non sono ordinariamente assoggettati all'imposta di registro proporzionale.
Massime di principio
- Per applicare il principio di alternatività non è necessario che l'IVA sia stata effettivamente riscossa: è sufficiente che l'operazione rientri oggettivamente nel campo di applicazione dell'IVA.
- L'esenzione IVA non trasforma automaticamente l'atto in un'operazione estranea all'IVA e non giustifica, di per sé, l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale.
- In presenza di operazioni di finanziamento o analoghe operazioni soggette al regime IVA, occorre verificare prima la loro qualificazione ai fini IVA e solo dopo stabilire il trattamento dell'imposta di registro.
- La doppia imposizione economica tramite IVA, anche esente, e imposta di registro proporzionale deve essere evitata quando opera il principio di alternatività.
- L'esclusione dell'imposta di registro proporzionale riguarda gli atti effettivamente riconducibili al campo IVA; qualora l'operazione sia invece fuori campo IVA, possono trovare applicazione le regole ordinarie dell'imposta di registro.
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