Cassazione Civile, Ordinanza n. 23828/2026 del 22/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (difensori)
La controversia
Nel giudizio di legittimità definito con ordinanza n. 1116/2025 la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia e condannato la ricorrente al rimborso delle spese in favore di alcuni controricorrenti. I difensori dei controricorrenti hanno poi proposto istanza ex art. 391-bis c.p.c. per correggere un errore materiale, deducendo che nei rispettivi controricorsi era stata espressamente chiesta la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari, sicché la condanna avrebbe dovuto essere pronunciata in loro favore e non direttamente in favore delle parti assistite. La Corte ha ritenuto fondata l'istanza, qualificando la svista come errore materiale percepibile ictu oculi, consistente in una divergenza fortuita tra volontà del giudice e formulazione letterale del provvedimento. Ha inoltre richiamato il principio per cui, nel procedimento di correzione degli errori materiali, non si procede alla liquidazione delle spese perché manca una vera soccombenza. Il provvedimento ha quindi disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza precedente, sostituendo l'indicazione dei beneficiari della condanna alle spese con i rispettivi difensori antistatari, e ha ordinato l'annotazione sull'originale.
La decisione
La Corte ha accolto entrambe le istanze di correzione dell'errore materiale e ha corretto il dispositivo dell'ordinanza n. 1116/2025. In luogo della condanna dell'Agenzia al rimborso delle spese in favore delle parti controricorrenti, la condanna deve intendersi pronunciata in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari: l'Avv. Paolo Lionetti per Emanuele Piarulli e l'Avv. Iolanda Di Paola per Rosa Maria Galasso e Giuseppe Galasso, quali eredi delle persone originariamente indicate. La Corte ha inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione, in assenza di attività difensiva dei controricorrenti e perché in tale procedimento non è configurabile soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
È il rimedio esperibile per correggere errori materiali contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione, quando la svista non incide sulla sostanza della decisione ma sulla sua manifestazione letterale.
artt. 287, 288 c.p.c.
Disciplinano il procedimento di correzione degli errori materiali; la Corte li richiama insieme all'art. 391-bis c.p.c. per disporre la rettifica dell'ordinanza.
art. 91 c.p.c.
Non si applica alla liquidazione delle spese nel procedimento di correzione degli errori materiali, perché in tale fase non è configurabile una soccombenza.
Massime di principio
- Integra errore materiale correggibile la divergenza tra il giudizio effettivamente espresso dal giudice e la sua esteriorizzazione letterale nel provvedimento, quando la svista sia immediatamente percepibile e non investa la sostanza della decisione.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali il giudice può rettificare il dispositivo per conformarlo alla volontà risultante dagli atti e dal contenuto complessivo del provvedimento, senza alterare l'assetto decisorio già formato.
- L'istanza di distrazione delle spese può essere fatta valere anche tramite correzione di errore materiale quando la condanna sia stata erroneamente intestata alla parte invece che al difensore antistatario che ne abbia fatto richiesta nel giudizio.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è configurabile una soccombenza in senso tecnico e pertanto non può disporsi la liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
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