Cassazione Penale, Sentenza n. 21646/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
D'Adamo ha impugnato la sentenza di condanna per plurimi furti aggravati ai sensi dell'art. 625, comma 1, nn. 2 e 5 c.p., deducendo vizi di applicazione della legge e di motivazione e, soprattutto, la mancanza della condizione di procedibilità. Sosteneva che, al momento dell'inizio dell'azione penale, le persone offese avevano presentato solo delle denunce (non querela) e che le eventuali querele sarebbero state inoltrate o rimesse successivamente, dopo che l'imputato aveva risarcito i danni. Richiamava la modifica normativa introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 (riforma "Cartabia"), che ha reso procedibili a querela di parte i furti aggravati indicati, rendendo quindi la querela condizione necessaria di procedibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla procedibilità: alla luce dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 150/2022, che ha novellato l'art. 582 c.p., i reati contestati risultano procedibili solo a querela di parte. Dato che, in atti, originariamente le persone offese avevano presentato meri denunce e la querela necessaria non era presente al momento di instaurazione dell'azione penale (le successive rimessioni o querele non hanno sanato il difetto originario), la prosecuzione dell'azione penale non era possibile. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela. Sentenza decisa il 14 maggio 2025.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, nn. 2 e 5 c.p.
Descrive le aggravanti del reato di furto contestate; sono le circostanze che qualificano il fatto come furto aggravato. Sono il fatto materiale del reato cui si applicano le regole sulla procedibilità modificate successivamente.
d.lgs. n. 150 del 2022, art. 2, comma 1
Ha novellato l'art. 582 c.p. rendendo procedibili a querela di parte i furti aggravati di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 5. La Corte ha interpretato che, per i procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore della norma, la querela è condizione di procedibilità e la sua assenza impedisce la prosecuzione dell'azione penale.
art. 582 c.p.
Norma soggettiva sulla procedibilità dei reati: dopo la modifica normativa la fattispecie richiamata opera come reato procedibile a querela di parte. La sentenza ha applicato la nuova configurazione per stabilire il vizio di procedibilità.
Massime di principio
- Se la legge rende un reato procedibile solo a querela di parte, la presenza della querela è condizione necessaria per l'instaurazione e la prosecuzione dell'azione penale: una mera denuncia non è sufficiente.
- La mancanza di una querela valida al momento dell'avvio del procedimento costituisce vizio di procedibilità tale da determinare l'annullamento senza rinvio delle successive sentenze penali, quando il difetto non sia sanabile retroattivamente.
- Le successive rimessioni o querele presentate dopo l'avvio del processo non sempre sanano l'assenza iniziale della querela; occorre verificare i termini e la rilevanza temporale rispetto all'instaurazione dell'azione penale.
- In casi di riforma normativa che modifica la procedibilità (es. trasformazione in reato procedibile a querela), è necessario valutare l'applicabilità temporale della norma al procedimento in corso e controllare la presenza formale degli atti di querela all'inizio dell'azione penale.
- In situazioni analoghe il difensore può proporre ricorso o far valere eccezione di difetto di procedibilità chiedendo l'annullamento senza rinvio quando il difetto è palese e insanabile.
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