Sentenza del 02/04/2015 n. 6699 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento ICI relativo all'anno 2006, sostenendo che il terreno agricolo fosse stato erroneamente qualificato come area edificabile. In Cassazione ha contestato: la competenza della Giunta comunale, anziché del Consiglio comunale, a determinare l'aliquota ICI; l'edificabilità dell'area nonostante il vincolo paesaggistico di inedificabilità; e la mancata indicazione nell'avviso del valore venale in comune commercio utilizzato per determinare la base imponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto in parte infondato, perché all'epoca dei fatti la delibera della Giunta era temporalmente valida, e comunque inammissibile perché la questione non era stata sollevata nel primo grado. Gli altri motivi sono stati respinti perché l'edificabilità ai fini ICI può derivare dalla qualificazione urbanistica dell'area anche in assenza di strumenti attuativi; il vincolo di inedificabilità riguardava solo una parte del terreno e incideva principalmente sulla determinazione del valore venale. Anche la contestazione sulla base imponibile è stata dichiarata inammissibile e infondata, poiché l'avviso richiamava un atto notarile del 3 marzo 2006 e il criterio non era stato contestato tempestivamente. La società è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.500.
Norme richiamate
Legge n. 241 del 1990, art. 27-bis
Richiamata dalla ricorrente in relazione alla competenza per l'adozione dell'atto amministrativo, ma senza accoglimento della censura.
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 6
L'art. 6 riguarda la determinazione dell'aliquota ICI, mentre l'art. 5 la base imponibile e il valore venale delle aree edificabili. La Corte ha ritenuto valide, per il periodo considerato, le delibere comunali e sufficiente il riferimento all'atto notarile per la stima.
D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito dalla Legge n. 248 del 2005
Richiamato in relazione alla qualificazione edificatoria dell'area, senza modificare il principio secondo cui rileva la destinazione urbanistica prevista dallo strumento generale.
D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2
La destinazione edificatoria prevista dallo strumento urbanistico generale è sufficiente a qualificare l'area come edificabile ai fini fiscali, anche se mancano strumenti attuativi o l'approvazione regionale.
Legge n. 296 del 2006
La Corte ha rilevato che solo con questa legge la competenza a determinare le aliquote è stata attribuita al Consiglio comunale; per il periodo precedente le delibere della Giunta erano valide ratione temporis.
Massime di principio
- Ai fini ICI, un'area può essere considerata edificabile quando tale destinazione risulta dallo strumento urbanistico generale, anche se il piano non è ancora definitivamente approvato o mancano piani attuativi.
- Un vincolo di inedificabilità non elimina necessariamente la qualificazione fiscale di area edificabile: se riguarda solo una parte del terreno o limita concretamente le potenzialità edificatorie, normalmente incide soprattutto sulla determinazione del valore venale.
- Nel calcolo della base imponibile delle aree edificabili possono essere utilizzati atti notarili o altri elementi estimativi idonei; la contestazione della loro adeguatezza deve essere proposta tempestivamente nel giudizio di merito.
- Le questioni non sollevate nel primo grado non possono, di regola, essere introdotte per la prima volta in appello o in Cassazione.
- La competenza dell'organo comunale va verificata in base alla normativa vigente nell'anno di riferimento, poiché successive modifiche legislative non si applicano automaticamente ai periodi precedenti.
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