Cassazione Penale, Sentenza n. 15273/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni aziendali (tabaccheria) intestati formalmente alla ricorrente. La difesa deduceva: (i) omessa/insufficiente motivazione e violazione dell'art. 325 c.p.p., atteso che la titolarità e il valore della tabaccheria erano documentalmente attribuibili alla Grossi; (ii) insussistenza dei presupposti per il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 648-quater c.p., poiché la ricorrente sarebbe estranea al delitto di autoriciclaggio; (iii) carenza del periculum in mora e motivazione apparente sul rischio di depauperamento patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) il primo motivo fosse aspecifico e non avesse effettivamente contrastato le risultanze dell'istruttoria (in particolare le intercettazioni) che attribuivano a Pannone la provvista e il controllo effettivo dell'attività; (ii) la valutazione del contenuto delle intercettazioni e l'interpretazione del linguaggio impiegato costituiscono valutazioni di fatto proprie del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento della prova, elementi qui non riscontrati; (iii) la discrepanza tra valore notarile e somma dichiarata come investita è stata logicamente giustificata dal Tribunale (sottostima notarile a fini fiscali, aumento di valore, costo degli arredi); (iv) il periculum in mora per il sequestro finalizzato alla confisca può essere desunto da elementi oggettivi e soggettivi (comportamento di chi era indicato come autore dell'illecito) e nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta adeguata; (v) la verifica dell'estraneità della ricorrente non è profilo devoluto alla Cassazione per quello specifico rimedio e, comunque, secondo il giudice la ricorrente non dimostrava di non aver tratto vantaggio o di essere completamente estranea. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese e al versamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso per cassazione contro le ordinanze; la Corte ricorda che il ricorso deve specificamente confrontarsi con l'ordinanza impugnata e che la mancanza di motivazione o la motivazione apparente sono vizî devolubili in sede di legittimità.
art. 321 cod. proc. pen.
Disciplina il sequestro preventivo; ai fini della confisca il provvedimento deve contenere una motivazione concisa sul periculum in mora. La Corte ha ritenuto che il periculum in mora possa desumersi da elementi oggettivi (natura/compendio dei beni) e soggettivi (comportamento dell'onerato).
art. 648-quater cod. pen.
Prevede la confisca obbligatoria dei beni impiegati per il reato di autoriciclaggio; il sequestro preventivo finalizzato a tale confisca può essere disposto se non si esclude che il bene appartenga al profitto del reato e se ricorrono i presupposti, valutati anche con riferimento al comportamento e alla consapevolezza del soggetto indicato come reale titolare.
art. 648-ter.1 cod. pen.
Norma sull'autoriciclaggio: la sentenza richiama che il profitto del reato di autoriciclaggio può essere assoggettato a sequestro/confisca e che l'esistenza di reinvestimenti effettuati dall'autore è elemento indiziario rilevante.
art. 512-bis cod. pen.
Norma relativa all'associazione finalizzata al narcotraffico citata nel capo d'imputazione: la Corte segnala il rapporto tra i reati contestati alle persone coinvolte e la rilevanza delle somme provenienti dall'attività illecita reinvestite nell'impresa.
art. 240 cod. pen.
Norma sulla confisca del profitto del reato, richiamata nella giurisprudenza citata: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 richiede motivazione sul periculum in mora, che può limitarsi a ragioni oggettive quando il bene sia di per sé 'confiscabile per legge'.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame su sequestri preventivi è ammissibile solo per violazione di legge; in particolare sono sindacabili la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente.
- Le valutazioni sul contenuto delle intercettazioni e sulle risultanze probatorie costituiscono, di regola, questioni di fatto proprie del giudice di merito e la Cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento della prova o vizi giuridici.
- Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca il 'periculum in mora' può essere desunto sia da elementi oggettivi (natura, valore e composizione dei beni) sia da elementi soggettivi (comportamenti del presunto autore/beneficiario che lascino temere atti dispositivi). Una motivazione che indichi questi elementi è generalmente sufficiente.
- La mera documentazione formale di intestazione non è di per sé decisiva: se emergono elementi che indicano una intestazione fittizia o il controllo di terzi (es. intercettazioni), il vincolo reale può essere giustificato.
- La prova dell'estraneità al reato, ai fini di escludere il sequestro finalizzato alla confisca, richiede più di una mera affermazione formale: occorre dimostrare l'assenza di contributo, beneficio o consapevolezza dell'origine delittuosa dei beni.
- In fase difensiva è essenziale contestare puntualmente le risultanze probatorie (es. singoli passaggi dell'ordinanza, contenuto delle intercettazioni, valutazioni logiche) e non limitarsi a deduzioni generiche, altrimenti il ricorso rischia di essere considerato aspecifico e inammissibile.
- Quando vi sia discrepanza tra valore documentale e somme denunciate, la difesa dovrebbe fornire prove concrete (es. movimenti bancari, finanziamenti esterni certificati, perizie economiche) per confutare le spiegazioni alternative (sottostima notarile, aumento di valore, spese per arredi).
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