Cassazione Penale, Sentenza n. 40906/2022 del 28/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha condannato a otto mesi per il reato di cui all'art. 495 c.p., sostenendo: 1) errata qualificazione del fatto (avrebbe dovuto applicarsi l'art. 494 c.p.) perché le prime dichiarazioni furono rese al personale dell'accettazione dell'ospedale, non pubblico ufficiale; 2) le successive dichiarazioni all'operante di Polizia non sarebbero idonee a ledere la pubblica fede perché l'operante sarebbe già stato informato dall'esterno (dalla sorella) dell'identità, configurando al più un "falso innocuo"; 3) contestazione dell'applicazione della recidiva reiterata per carenza di motivazione sul profilo della maggiore pericolosità; 4) eccezione di prescrizione del reato ritenendo errato il calcolo dei termini da parte della Corte territoriale che avrebbe considerato la recidiva sia ai fini del termine ordinario (art. 157 c.p.) sia del termine massimo (art. 161 c.p., comma 2), invocando violazione del divieto di ne bis in idem sostanziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto alla qualificazione del fatto, ha ritenuto che la condotta sia unitaria e che la falsa dichiarazione resa al pubblico ufficiale intervenuto integri il reato ex art. 495 c.p.; la Corte territoriale aveva infatti accertato che l'operante non aveva certezza dell'identità e perciò le dichiarazioni del ricorrente erano idonee a compromettere la pubblica fede. Sulla recidiva, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello: la recidiva reiterata è stata motivata con riferimento alla presenza di precedenti su un arco temporale di circa quindici anni e alla omogeneità dei reati, e la valutazione concreta della maggiore sintomaticità di pericolosità è rimasta insindacabile in sede di legittimità. Infine, sull'eccezione di prescrizione la Suprema Corte ha affermato che la recidiva reiterata, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul termine ordinario di prescrizione sia sul termine massimo ex art. 161, comma 2, c.p., e che ciò non viola il principio del ne bis in idem sostanziale né la giurisprudenza CEDU richiamata.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
Norma sul falso ideologico o attestazione falsa resa a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto integrato il reato perché la dichiarazione falsa è stata resa a un pubblico ufficiale che non aveva certezza dell'identità del dichiarante.
art. 494 c.p.
Richiamato dal ricorrente come possibile diversa qualificazione; la Corte ha escluso l'applicabilità ritenendo che il fatto fosse un unicum culminante nella dichiarazione al pubblico ufficiale.
art. 99 c.p.
Disposizione sulla recidiva; la Corte ha applicato la recidiva reiterata dopo una valutazione motivata della pericolosità e della sintomaticità dei precedenti, ritenendo legittima la valutazione concreta operata dal giudice di merito.
art. 157 c.p.
Norma che disciplina il termine ordinario di prescrizione; la Corte ha ritenuto corretta l'influenza della recidiva sul computo del termine ordinario.
art. 161 c.p., comma 2
Norma sul termine massimo di prescrizione; la Corte ha confermato che la recidiva reiterata incide anche sul termine massimo, senza violare il principio del ne bis in idem sostanziale.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU (menzione giurisprudenza CEDU)
Richiamato in relazione al divieto di ne bis in idem sostanziale; la Corte ha ritenuto che la giurisprudenza CEDU e la sentenza Zolotoukhine non impediscono che la recidiva influenzi il calcolo della prescrizione nei termini effettuati dal giudice nazionale.
Sentenza Corte EDU, Zolotoukhine c. Russia (10/02/2009) (richiamata)
Casi e principi internazionali richiamati dal ricorrente; la Corte di Cassazione ha precisato che l'istituto della prescrizione non rientra nell'ambito di tutela della sentenza Zolotoukhine come invocato dal ricorrente.
Massime di principio
- Se la condotta è unitaria e si articola in più atti, la dichiarazione falsa resa a un pubblico ufficiale intervenuto può essere sufficiente per configurare il reato di cui all'art. 495 c.p., anche se atti precedenti furono resi a personale che non sia pubblico ufficiale.
- La semplice conoscenza preliminare delle generalità da parte di terzi non esclude automaticamente la punibilità: è determinante che il pubblico ufficiale non avesse certezza e abbia comunque cercato di accertare personalmente l'identità.
- L'applicazione della recidiva reiterata richiede una motivazione concreta sulla sintomaticità e pericolosità del comportamento recidivo; tuttavia la valutazione del giudice di merito è scarsamente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- La recidiva reiterata, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, può legittimamente incidere sia sul termine ordinario sia sul termine massimo di prescrizione senza violare il divieto di ne bis in idem secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità.
- In Cassazione è precluso riesaminare i fatti e le prove: le censure che implichino un nuovo apprezzamento probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti incontrano forte ostacolo, salvo vizi logici o di motivazione evidenti.
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