Cassazione Penale, Sentenza n. 13513/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra il reato di cessione di stupefacenti (sentenza G.I.P. Tempio Pausania 15/06/2009) e i reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e estorsione definitivamente accertati con sentenza Corte di Appello di Napoli 20/06/2019. Deduceva violazione ed errata applicazione dell'art. 81 c.p. (identità di disegno criminoso) e vizi della motivazione, sostenendo che le dichiarazioni del collaboratore Mariano Grimaldi dimostrerebbero che l'attività di spaccio era stata ideata, almeno in linea generale, già al momento dell'ingresso nel sodalizio e quindi rientrerebbe nella programmazione originaria comune.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al giudice dell'esecuzione per una rinnovata valutazione. La Corte ha ritenuto corretta la regola di diritto sul requisito della programmazione originaria comune tra reato associativo e reati fine, ma ha censurato la decisione del Tribunale di Terni per motivazione insufficiente, assertiva e aprioristica: il giudice a quo non ha adeguatamente considerato elementi probatori significativi (in particolare la contestualità temporale tra affiliazione e commissione del reato di spaccio e le risultanze vincolanti del giudizio di cognizione) che potevano indicare una progettualità originaria comune. Per questo la decisione è annullata e rimandata per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma invocata per il riconoscimento della continuazione tra reati (competenza del giudice dell'esecuzione a valutare se diversi reati costituiscono continuazione).
art. 81 c.p. (comma finale citato come "cpv." nel testo)
Riferimento al principio dell'identità del disegno criminoso: la continuazione richiede che i reati fine siano stati programmati, almeno a grandi linee, al momento dell'ingresso nel sodalizio, oltre a rientrare nelle attività del sodalizio o essere finalizzati al suo rafforzamento.
art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per la rimessione degli atti alla sezione competente per la trattazione nelle forme ordinarie; utilizzata nella fase preliminare di assegnazione del ricorso.
Massime di principio
- La continuazione tra reato associativo e reati fine non è automatica: oltre alla pertinenza funzionale del reato al sodalizio, è necessario provare una programmazione comune già all'ingresso nel sodalizio, almeno in termini generali.
- La contemporaneità temporale tra affiliazione al sodalizio e la commissione del reato fine costituisce elemento indiziario rilevante da valutare come contributo iniziale alla progettualità criminale unitaria.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare compiutamente se esclude la continuazione, confrontandosi con tutte le risultanze vincolanti del giudizio di cognizione (sentenze di condanna) e con dichiarazioni probatorie rilevanti, evitando affermazioni meramente assertive.
- Il riconoscimento della continuazione può fondarsi su elementi indiziari tratti da precedenti processi (es. dichiarazioni di collaboratori) ma il loro peso e la loro relazione con il requisito della programmazione originaria devono essere esplicitamente valutati e motivati.
- Se il giudice di merito omette di considerare elementi probatori significativi o la sua motivazione è illogica o contraddittoria, la Cassazione può annullare e rinviare al giudice dell'esecuzione per una nuova valutazione.
- La qualifica di 'reato fine' rispetto a un'associazione mafiosa non basta di per sé a integrare la continuazione; occorre dimostrare la pianificazione preesistente o contestuale al momento dell'ingresso nel sodalizio.
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