Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/01/2019 n. 333 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 7/2019 - IRPEF - Reddito d'impresa - Società a responsabilità limitata - Maggior reddito accertato - Rideterminazione conseguente del reddito di partecipazione in capo ai soci - Contestazione - Condizioni .

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva attribuito al ricorrente, nella misura corrispondente alla sua partecipazione del 25%, il maggior reddito derivante dagli utili extracontabili accertati in capo alla N.M. S.r.l., società a ristretta base sociale. Il ricorrente aveva contestato la validità dell'avviso, sostenendo la nullità della motivazione per relationem, l'assenza di un adeguato controllo delle scritture contabili della società e la mancanza del presupposto impositivo. In particolare, sosteneva che non fosse dimostrata la distribuzione ai soci degli utili extracontabili.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. Ha ritenuto legittima, nelle società di capitali a ristretta base azionaria o familiare, la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati. Il contribuente avrebbe potuto superare tale presunzione dimostrando che gli utili erano stati accantonati, reinvestiti, distribuiti in altre annualità oppure che egli era estraneo alla gestione societaria, ma si è limitato a una contestazione generica e non ha fornito alcuna prova contraria. Inoltre, l'accertamento emesso nei confronti della società non era stato impugnato ed era divenuto definitivo. L'avviso di accertamento è stato quindi confermato; nulla è stato disposto sulle spese, poiché il contribuente non si era costituito in appello.

Norme richiamate

  • Art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Per le società di persone il reddito conseguito è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione.

    La norma disciplina l'imputazione automatica del reddito nelle società di persone, ma non si applica direttamente alle società di capitali.

  • Artt. 115 e 116 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Opzione per la trasparenza fiscale.

    Nelle società di capitali l'imputazione del reddito ai soci per trasparenza è generalmente facoltativa e dipende dall'esercizio dell'opzione prevista dalla legge; ciò non impedisce, secondo la giurisprudenza, l'utilizzo di una presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base.

  • Cassazione, sentenze n. 2043/2003, n. 8207/2011 e n. 11654/2013

    Gli utili extrabilancio della società di capitali a ristretta base azionaria o a base familiare si presumono distribuiti ai soci, salvo la prova contraria.

    La ristretta composizione societaria consente di presumere, in via semplice e non assoluta, la distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati.

  • Cassazione, sentenza n. 10982/2007

    Non può considerarsi illogica [...] la presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili ai soci.

    La presunzione è giustificata dai rapporti personali e dalla possibile comune gestione che normalmente caratterizzano una società a base ristretta o familiare.

  • Cassazione, ordinanza n. 18042/2018 e ulteriori precedenti richiamati

    È legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti.

    La presunzione può essere superata con una prova concreta della diversa destinazione degli utili, come l'accantonamento a riserva, il reinvestimento nella società o la distribuzione in un'altra annualità.

  • Cassazione, sentenze n. 1932/2016, n. 17461/2017 e n. 26873/2016

    La presunzione può essere vinta dando la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.

    Il socio può contestare efficacemente la presunzione dimostrando di essere estraneo alla gestione della società, purché la prova sia concreta e non meramente allegata.

Massime di principio

  • Quando una società di capitali ha una base societaria molto ristretta o familiare, l'accertamento di utili extracontabili può comportare una presunzione semplice di distribuzione ai soci, anche in assenza di una formale delibera di distribuzione.
  • La presunzione non è automatica né assoluta: l'Amministrazione deve fondarla sulle circostanze della ristretta base societaria, mentre il contribuente può superarla con una prova specifica e documentata.
  • Non è sufficiente negare genericamente la distribuzione degli utili. Occorre dimostrare la loro diversa destinazione, ad esempio mediante accantonamento a riserva, reinvestimento nella società, distribuzione in un'altra annualità o concreta indisponibilità da parte del socio.
  • Il socio può inoltre provare di essere estraneo alla gestione e alla conduzione della società, ma la mera qualifica formale di socio o una contestazione non documentata non sono generalmente sufficienti.
  • Se l'accertamento del maggior reddito societario non viene impugnato e diventa definitivo, la contestazione del socio può concentrarsi soprattutto sulla presunta distribuzione degli utili e sulla propria posizione personale, rendendo essenziale fornire tempestivamente prove documentali contrarie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.