Sentenza del 29/03/2019 n. 8822 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Accertamento induttivo mediante "tovagliometro" - Legittimità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo a IVA e IRAP per l'anno 2005, contestando l'utilizzo dell'accertamento analitico-induttivo e la ricostruzione dei ricavi mediante il cosiddetto "tovagliometro". L'Ufficio aveva rilevato l'inattendibilità complessiva della contabilità, in particolare a causa della sproporzione tra il reddito d'impresa dichiarato, pari a 11.907 euro, e i ricavi dichiarati, pari a 441.057 euro, nonché dell'omessa registrazione di corrispettivi nei mesi di giugno, luglio e agosto. La ricorrente ha inoltre lamentato un'errata valutazione delle prove e l'errata applicazione degli studi di settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando gravi, precise e concordanti presunzioni ne dimostrino l'inattendibilità sostanziale. Il numero dei tovaglioli acquistati o lavati può costituire un dato oggettivo idoneo a presumere il numero dei pasti serviti e, applicando un prezzo medio, a ricostruire i ricavi, purché siano considerate le utilizzazioni diverse dal servizio ai clienti. L'accertamento può inoltre fondarsi sulle gravi incongruenze economiche anche indipendentemente dagli studi di settore. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 4.100 euro oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600 del 1973
L'accertamento analitico-induttivo è consentito anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando questa risulti complessivamente inattendibile sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente il reddito quando le scritture contabili, pur formalmente regolari, presentano anomalie sostanziali tali da far dubitare della loro completezza e fedeltà.
Art. 2729 del codice civile
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti.
Il ricorso a dati indiretti, come il numero dei tovaglioli, è legittimo quando tali dati siano oggettivi, coerenti con l'attività esercitata e idonei a fondare logicamente la ricostruzione dei ricavi.
Art. 62-sexies del D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla L. n. 427 del 1993
Gli studi di settore rappresentano uno degli strumenti utilizzabili dall'Amministrazione, ma non costituiscono l'unico fondamento possibile dell'accertamento induttivo. L'Ufficio può valorizzare anche gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dalle concrete caratteristiche dell'attività.
Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile
Il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di un'effettiva carenza logica della decisione, non quando il ricorrente si limiti a contrapporre una diversa valutazione dei fatti e delle prove.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può ricorrere all'accertamento analitico-induttivo anche se la contabilità è formalmente corretta, quando emergano anomalie economiche o gestionali che la rendano sostanzialmente inattendibile.
- Per le attività di ristorazione, consumi e acquisti direttamente collegati al numero dei pasti, come tovaglioli, materie prime o servizi di lavanderia, possono essere utilizzati come presunzioni per ricostruire i ricavi non dichiarati.
- Il dato presuntivo deve essere adattato alla realtà concreta dell'impresa: occorre considerare tovaglioli utilizzati dai dipendenti, dal personale, per motivi diversi dal servizio o consumati in misura superiore a uno per cliente.
- La ricostruzione dei ricavi è più solida quando il numero presunto dei pasti viene combinato con il prezzo medio effettivamente desunto dalla documentazione aziendale, anziché con parametri estranei alla specifica attività.
- Gli studi di settore non sono indispensabili se l'Ufficio dispone di altri elementi oggettivi e concordanti che evidenzino una grave sproporzione tra ricavi dichiarati e ricavi compatibili con l'attività esercitata.
- Per contestare efficacemente un accertamento presuntivo non basta negare la correttezza del metodo: il contribuente deve fornire spiegazioni e documentazione concrete, specifiche e verificabili sulle anomalie rilevate.
- In sede di cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove; è necessario dimostrare un reale errore di diritto o una motivazione logicamente inesistente o incomprensibile.
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