Cassazione Penale, Sentenza n. 17362/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso è stato proposto da Francesco Paolo Santoro avverso una sentenza penale. Nel corso del procedimento di trattazione è stata depositata la remissione di querela nei confronti del ricorrente, con la rituale accettazione da parte del giudice. Per tale motivo si è chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, atteso che la remissione della querela estingue il reato ai sensi dell'art. 152 cod. pen. Il motivo centrale è quindi l'estinzione del reato per remissione di querela, comprovata dalla regolare forma della remissione e dalla sua accettazione.
La decisione
La Corte d'appello ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata disponendo che il reato si è estinto per remissione di querela. La Corte ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi dell'istituto estintivo (remissione rituale e accettazione). Nonostante l'annullamento, la Corte ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali, ritenendo applicabile l'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., che dispone l'addebito delle spese al querelato nelle ipotesi previste.
Norme richiamate
art. 152 cod. pen.
La norma è stata interpretata nel senso che la remissione di querela, quando sia ritualmente formulata dal querelante e accettata, estingue il reato; per tale motivo la sentenza penale deve essere annullata senza rinvio perché viene meno l'oggetto della decisione penale.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
La norma è stata applicata per disporre che le spese del procedimento restano a carico del querelato; la Corte ha ritenuto che, malgrado l'estinzione del reato, sussista la previsione normativa che comporta l'addebito delle spese al querelato nelle ipotesi indicate.
Massime di principio
- La remissione di querela, se formulata nella forma richiesta e accettata dal giudice, estingue il reato: il giudice deve dichiarare l'estinzione e, se del caso, annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
- Perché la remissione produca l'effetto estintivo occorre verificare la validità formale (atto del querelante) e la sua accettazione; senza questi presupposti l'estinzione non opera.
- L'estinzione del reato per remissione non impedisce al giudice di disporre l'addebito delle spese processuali secondo le norme procedurali applicabili (qui richiamato art. 340, comma 4, c.p.p.).
- Non tutti i reati sono estinguibili per remissione di querela: occorre accertare preliminarmente che il reato sia a querela di parte e che non sussistano cause ostative all'estinzione.
- In sede di appello la produzione tardiva della remissione può determinare l'annullamento senza rinvio se l'effetto estintivo si è già perfezionato; è comunque necessaria la valutazione del momento e della regolarità dell'atto.
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