Ordinanza n. 259/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione del Comune di Laigueglia, Settore Urbanistica, n. settoriale 56 del 14 maggio 2026 (reg. gen. n. 474), a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Arch. Cinzia Cadei, recante “procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ai sensi dell’art. 4 della legge 118/2022 – Non recepimento delle perizie per indennizzi ai concessionari uscenti nel bando di gara”, nella parte riferita al lotto n. 11 Bagni Antonio (doc. n. 1); - della determinazione del Comune di Laigueglia, Settore Urbanistica, n. settoriale 57 del 15 maggio 2026 (reg. gen. n. 476), a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Arch. Cinzia Cadei, recante “procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ai sensi dell’art. 4 della legge 118/2022 – indizione di gara”, nella parte riferita al lotto n. 11 Bagni Antonio (doc. n. 2); - della deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 15 maggio 2026 – recante “Concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo per le categorie individuate alla lettera A) gestione di stabilimenti balneari, B) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio e D) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, dell’art. 01, c.1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m. -approvazione schemi degli atti di gara”, nella parte riferita al lotto n. 11 Bagni Antonio (doc. n. 3); - del disciplinare e relativi allegati, in particolare dell’allegato 4a), “della procedura comparativa per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime turistico ricreative per la categoria individuata alla lettera a) (gestione di stabilimenti balneari), alla lettera b) (esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio) e alla lettera d) (gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive) dell’art. 01, comma 1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m.”, nella parte riferita al lotto n. 11 Bagni Antonio (doc. n. 4 e n. 4 bis); - dell’avviso pubblico datato 15 maggio 2026, a firma del Funzionario Responsabile, Arch. Cinzia Cadei, di indizione della “procedura ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime site sul territorio del Comune di Laigueglia, con finalità turistico-ricreative di cui all’art. 1, comma1, lettera a), b), d) della legge n. 118/2022 modificata dal D.L. 400/93” (doc. n. 5);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di indizione e lex specialis della procedura per l'assegnazione del lotto demaniale marittimo n. 11, nella parte relativa alla mancata previsione immediata dell'indennizzo spettante al concessionario uscente e ai criteri di valutazione delle opere e delle offerte
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, gli atti comunali con cui sono state indette le gare per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative, limitatamente al lotto n. 11. Ha contestato, in particolare: l'espunzione dal bando della previsione dell'indennizzo e dell'equa remunerazione previsti dalla legge; la mancata indicazione dell'indennizzo nella lex specialis; la ritenuta erroneità della perizia predisposta per quantificare l'indennizzo, comprendente beni asseritamente già ammortizzati o privi dei requisiti di inamovibilità e di stretta attinenza alla gestione dello stabilimento; l'indeterminatezza dell'oggetto della concessione in relazione alla distinzione tra opere amovibili, inamovibili, incamerabili e di difficile rimozione; l'illegittimità dei punteggi premiali collegati alla demolizione di opere di difficile rimozione, alla prevalenza di opere di facile rimozione, alla rinuncia a una porzione dell'area per destinarla a spiaggia libera, nonché all'offerta di contributi economici per servizi pubblici; e la mancata attribuzione di uno specifico punteggio alla relazione illustrativa degli investimenti. Il Comune aveva previamente comunicato i criteri per la determinazione dell'indennizzo, ma tali note non erano state impugnate.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto le censure relative all'indennizzo, alla mancata indicazione dello stesso nel bando e alla contestazione della perizia inammissibili per difetto di interesse attuale o di immediata lesività, poiché le clausole non impedivano la partecipazione, non rendevano impossibile la formulazione di un'offerta competitiva e non attribuivano vantaggi ad altri concorrenti. La mancata previsione nel bando non escludeva in astratto il diritto all'indennizzo, che avrebbe potuto essere riconosciuto successivamente se dimostrato nell'an e nel quantum. La censura sulla perizia è stata ritenuta anche irricevibile per la mancata impugnazione delle precedenti note comunali sui criteri di quantificazione e, comunque, prima facie infondata: in assenza di decreti attuativi, era legittimo utilizzare come parametro il parere del Consiglio di Stato n. 750/2025, riferito agli investimenti non ammortizzati su strutture stabili e inamovibili; non aveva invece efficacia precettiva lo schema di bando tipo invocato dalla ricorrente. Le censure sulle clausole tecniche e sui punteggi sono state ritenute in parte inammissibili perché rivolte contro clausole non escludenti e, comunque, infondate. La documentazione di gara consentiva di conoscere la consistenza delle opere presenti nel lotto; il punteggio per la demolizione di opere di difficile rimozione era subordinato alla conformità normativa e al nulla osta dell'Agenzia del Demanio; i punteggi per opere di facile rimozione erano coerenti con la riqualificazione del litorale e con i criteri indicati dalla legge; la relazione sugli investimenti aveva funzione illustrativa, mentre i punteggi riguardavano i singoli interventi; la rinuncia a una porzione dell'area per spiaggia libera era coerente con l'obiettivo regionale di incremento delle spiagge libere; i contributi volontari per servizi pubblici erano compatibili con le finalità legislative e con una scelta discrezionale comunale ritenuta ragionevole. È stato inoltre escluso il periculum in mora: non era provata una distorsione della gara né un danno irreparabile; il pregiudizio lamentato era eventuale, patrimoniale e risarcibile per equivalente; il Comune aveva concesso un termine più ampio per predisporre l'offerta. Nel bilanciamento prevaleva l'interesse pubblico a evitare indennizzi erroneamente determinati, suscettibili di alterare la sostenibilità economica delle offerte. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 800 euro, oltre oneri di legge, per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato fumus boni iuris, periculum in mora e comparazione degli interessi.
art. 4 l. 118/2022
Consente di prevedere, nelle procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime, criteri e punteggi collegati alla riqualificazione della costa, all'accessibilità e fruibilità delle aree, alla qualità dei manufatti e ai servizi di interesse pubblico; il comma 9 prevede l'indennizzo e l'equa remunerazione in presenza dei relativi presupposti.
art. 49 cod. nav.
Non impedisce la previsione di un punteggio per progetti di demolizione di opere di difficile rimozione quando la demolizione sia conforme alla normativa vigente e assistita dal nulla osta dell'Agenzia del Demanio.
art. 11-bis l.r. Liguria n. 13/1999
Fissa l'obiettivo di incrementare la quota di spiagge balneabili libere o libere attrezzate fino al 40% del fronte totale delle aree balneabili; tale obiettivo può essere perseguito anche mediante l'attribuzione di punteggi a chi rinunci volontariamente a una porzione dell'area concessa.
Massime di principio
- Una clausola della lex specialis relativa alla mancata indicazione o alla posticipazione dell'indennizzo spettante al concessionario uscente è immediatamente impugnabile solo se produce una lesione concreta e attuale, impedendo la partecipazione o la formulazione di un'offerta competitiva, oppure attribuendo un vantaggio immediato ad altri concorrenti; altrimenti la censura è inammissibile per difetto di interesse attuale.
- La mancata previsione dell'indennizzo nel bando di gara per una concessione demaniale marittima non determina, di per sé, l'illegittimità della lex specialis, purché non sia escluso in astratto il diritto all'indennizzo, che può essere riconosciuto successivamente quando ne siano dimostrati presupposti e ammontare.
- In assenza di decreti attuativi, la quantificazione dell'indennizzo al concessionario uscente può essere parametrata agli investimenti non ammortizzati relativi a strutture stabili e inamovibili, mentre uno schema di bando tipo privo di efficacia precettiva non può essere assunto come parametro vincolante di legittimità.
- I criteri di gara possono attribuire punteggi premiali a progetti diretti alla riqualificazione del litorale, alla maggiore accessibilità e fruibilità delle aree, alla qualità dei manufatti e all'incremento delle spiagge libere, purché tali criteri siano coerenti con la legge, conoscibili dagli operatori e non introducano una lesione immediata della posizione dei partecipanti.
- Nella fase cautelare il danno soltanto patrimoniale, eventuale e non irreparabile non integra il periculum in mora quando sia suscettibile di ristoro per equivalente; nel bilanciamento, può prevalere l'interesse pubblico a evitare che indennizzi erroneamente determinati alterino la sostenibilità economica e la concorrenzialità della gara.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 18 lug 2026Ordinanza n. 148/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
- Ordinanza · 18 lug 2026Ordinanza n. 149/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
- Ordinanza · 18 lug 2026Ordinanza n. 150/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
- Ordinanza · 18 lug 2026Ordinanza n. 151/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
- Ordinanza · 18 lug 2026Ordinanza n. 152/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
- Ordinanza · 18 lug 2026Ordinanza n. 153/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →