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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23872/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il diniego del riconoscimento del requisito di ruralità per alcune unità immobiliari di proprietà di una società agricola. Secondo l'Ufficio, gli immobili, originariamente costruiti e destinati ad allevamento suinicolo, avevano perso la correlazione funzionale con l'attività agricola svolta, poiché l'allevamento era cessato e i fabbricati erano stati solo in parte adibiti a conservazione di attrezzi e scorte per la coltivazione. La commissione regionale aveva invece ritenuto che la mancata utilizzazione per l'allevamento non facesse venir meno la connotazione rurale, valorizzando le caratteristiche costruttive e di destinazione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava: 1) violazione dell'art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993, per avere la CTR ritenuto rurali immobili non più funzionali all'attività per cui erano stati costruiti; 2) violazione dell'art. 29 r.d.l. n. 652/1939, sostenendo che la strumentalità va valutata in concreto in relazione all'attività effettivamente svolta e alla proporzione tra terreno e consistenza dei fabbricati; 3) omesso esame di fatti decisivi, relativi alla conformazione degli edifici già adibiti a porcilaia e alla sproporzione tra estensione del terreno e superficie dei fabbricati. La società ha resistito eccependo anche l'inammissibilità dei primi due motivi.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi, dichiarando assorbito il terzo. Ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità della società, poiché i motivi erano specifiche censure giuridiche alla motivazione della sentenza impugnata. Nel merito, la Corte ha affermato che la ruralità strumentale va verificata in base alle oggettive caratteristiche strutturali-tipologiche del bene e alla sua concreta destinazione all'attività agricola, accertando se tali elementi consentano di attribuire all'immobile una funzionalità rispetto all'attività agricola esercitata. Ha precisato che non ogni mancato utilizzo per la funzione agricola esclude la ruralità, ma solo il mancato utilizzo che sia indice del mutamento di destinazione o della cessazione della strumentalità. La CTR, pur richiamando correttamente i principi astratti, non aveva verificato se il mancato utilizzo delle unità fosse indice della rottura del nesso strumentale né aveva accertato la consistenza della porzione ancora asservita alla nuova attività agricola e la sua compatibilità con la funzione svolta. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993

    ai fini fiscali va riconosciuto carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola, in presenza di una concreta strumentalità oggettiva rispetto alle attività tipizzate dalla norma

  • art. 29 r.d.l. n. 652/1939

    richiamato dall'Agenzia a sostegno della necessità di valutare la strumentalità del fabbricato in relazione all'attività effettivamente svolta

  • art. 1, comma 5, d.P.R. n. 139/1998

    le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola, con caratteristiche di destinazione e tipologiche tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa, sono censite nella categoria D/10

  • art. 2135 c.c.

    indicato come parametro per delimitare l'attività agricola cui la costruzione deve essere strumentale

Massime di principio

  • La ruralità strumentale di un fabbricato deve essere accertata sulla base di un duplice requisito concorrente: caratteristiche strutturali-tipologiche del bene e sua concreta destinazione all'attività agricola.
  • Non è sufficiente che un immobile sia stato originariamente costruito per l'attività agricola: occorre verificare se, in concreto, esso conservi un nesso funzionale con l'attività agricola effettivamente esercitata.
  • Il mancato utilizzo attuale dell'immobile per la funzione agricola non comporta automaticamente la perdita della ruralità; è necessario accertare se tale mancato uso sia indice di mutamento di destinazione o di cessazione della strumentalità.
  • Ai fini del classamento in categoria D/10, l'amministrazione e il giudice devono accertare se il bene, per conformazione e destinazione, possa svolgere la funzione agricola senza radicali trasformazioni.
  • Nel valutare la ruralità di fabbricati asserviti a un'azienda agricola, non conta ex se la sola estensione della superficie occupata, ma la compatibilità funzionale tra immobile e attività agricola svolta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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