Cassazione Penale, Sentenza n. 27445/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda un compendio aziendale e quote sociali riconducibili a una società sottoposta a sequestro preventivo. In primo grado il Tribunale aveva disposto, oltre alle condanne degli imputati, la confisca delle sole quote sociali e il dissequestro del compendio aziendale con restituzione alla curatela fallimentare di altra società, statuizione poi non eseguita per la chiusura della procedura fallimentare. Dopo la decisione di appello, l'amministratore giudiziario ha chiesto determinazioni sulla sorte dei beni, in particolare la restituzione del compendio aziendale e la conseguente attribuzione all'Agenzia Nazionale. La Corte di appello di Caltanissetta ha declinato la competenza ritenendo competente il Tribunale che aveva emesso la misura; il Tribunale di Gela ha a sua volta declinato la competenza sostenendo che, trattandosi di incidente di esecuzione, dovesse decidere la Corte di appello ai sensi dell'art. 665, comma 2, c.p.p. e non il giudice di primo grado. Il conflitto negativo è stato quindi rimesso alla Corte di cassazione, che ha dovuto individuare il giudice competente a dare attuazione alla statuizione già resa in sentenza sulla restituzione dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha risolto il conflitto negativo affermando la competenza del Tribunale di Gela e disponendo la trasmissione degli atti a tale ufficio. Ha ritenuto inconferente il richiamo alla disciplina delle misure di prevenzione, perché il vincolo ablatorio derivava da sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. e non da misura di prevenzione. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 676 c.p.p., poiché la sentenza di cognizione aveva già disposto la restituzione del compendio aziendale: in tal caso non si tratta di decidere ex novo sulla confisca o sulla restituzione in sede esecutiva, ma di dare esecuzione a una statuizione già assunta dal giudice della cognizione, la cui attuazione spetta allo stesso giudice che l'ha emessa.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p.
richiamato come base del sequestro preventivo del compendio aziendale; la Corte distingue tale vincolo dalle misure di prevenzione
art. 665, comma 2, c.p.p.
invocato dal Tribunale per sostenere la competenza della Corte di appello quale giudice dell'esecuzione; la Corte non accoglie tale tesi nel caso concreto
art. 676 c.p.p.
ritenuto non applicabile perché presuppone che il giudice della cognizione non abbia già deciso sulla sorte del bene; qui invece la restituzione era già stata disposta in sentenza
art. 32 c.p.p.
richiamato per affermare l'ammissibilità del conflitto negativo e la possibilità per la Corte di cassazione di risolverlo
art. 121 legge fallimentare
menzionato nel percorso fattuale per l'eventuale riapertura del fallimento, senza ruolo decisivo nella soluzione del conflitto
d.lgs. n. 159/11
evocato dalla Corte territoriale in tema di misure di prevenzione, ma ritenuto inconferente rispetto al sequestro preventivo
Massime di principio
- Quando il giudice della cognizione ha già disposto in sentenza la restituzione di un bene sottoposto a sequestro, l'attuazione di quella statuizione non appartiene al giudice dell'esecuzione, ma al giudice che ha pronunciato la decisione.
- L'art. 676 c.p.p. opera solo se la sentenza di merito non abbia già definito la sorte del bene vincolato; se la restituzione è stata già ordinata, non vi è spazio per una nuova decisione esecutiva sulla confisca o sulla restituzione.
- La disciplina della competenza in materia di misure di prevenzione non è applicabile ai beni colpiti da sequestro preventivo disposto nel procedimento penale ordinario.
- In caso di conflitto negativo tra uffici giudiziari che si spogliano entrambi della competenza, la Corte di cassazione può risolverlo individuando il giudice tenuto a provvedere, per evitare la stasi del procedimento.
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