Cassazione Penale, Ordinanza n. 32719/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità delle censure e l'assenza di uno specifico confronto con le ragioni poste a fondamento della condanna e della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, ritenuto responsabile in primo e secondo grado del reato di furto aggravato, ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 14 febbraio 2025. Il ricorso deduceva, in termini ritenuti dalla Corte del tutto aspecifici e generici, la mancanza di un'idonea motivazione nella decisione impugnata, contestando sia l'affermazione di responsabilità sia il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi non si confrontavano con l'apparato argomentativo della sentenza di merito, che invece era considerato coerente, logico e conforme a quello del Tribunale.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
I motivi di impugnazione devono essere specifici e indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta; la loro mancanza determina inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando le censure siano formulate in modo generico e non consentano di comprendere quali errori di diritto o di fatto si imputino alla decisione impugnata.
- L'onere di specificità dei motivi impone un confronto puntuale con la motivazione della sentenza di merito; non è sufficiente una critica meramente assertiva o di stile alla tenuta argomentativa della decisione.
- La sentenza impugnata non può essere censurata utilmente se la doglianza omette di misurarsi con le ragioni poste a base dell'affermazione di responsabilità e della determinazione del trattamento sanzionatorio.
- In caso di ricorso inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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