Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32719/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità delle censure e l'assenza di uno specifico confronto con le ragioni poste a fondamento della condanna e della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, ritenuto responsabile in primo e secondo grado del reato di furto aggravato, ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 14 febbraio 2025. Il ricorso deduceva, in termini ritenuti dalla Corte del tutto aspecifici e generici, la mancanza di un'idonea motivazione nella decisione impugnata, contestando sia l'affermazione di responsabilità sia il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi non si confrontavano con l'apparato argomentativo della sentenza di merito, che invece era considerato coerente, logico e conforme a quello del Tribunale.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di impugnazione devono essere specifici e indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta; la loro mancanza determina inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando le censure siano formulate in modo generico e non consentano di comprendere quali errori di diritto o di fatto si imputino alla decisione impugnata.
  • L'onere di specificità dei motivi impone un confronto puntuale con la motivazione della sentenza di merito; non è sufficiente una critica meramente assertiva o di stile alla tenuta argomentativa della decisione.
  • La sentenza impugnata non può essere censurata utilmente se la doglianza omette di misurarsi con le ragioni poste a base dell'affermazione di responsabilità e della determinazione del trattamento sanzionatorio.
  • In caso di ricorso inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.